Con il ricorso numero di registro generale 121 del 2013 i ricorrenti impugnano la determinazione prot. MIUR A00 DIRSI. REG. UFF. 599 USC del 10/01/2013 adottata dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia con la quale si dispone che “… i candidati che hanno superato le prove scritte ma non la successiva prova orale nell’ambito della procedura di cui al D.D.G. 22/11/2004, dovranno nuovamente sostenere quest’ultima prova”.
Nello stesso ricorso si può dedurre, tra gli altri vizi del provvedimento, la disparità di trattamento con coloro i quali, avendo consegnato le prove scritte senza avere sostenuto gli esami orali, previa nuova valutazione degli elaborati scritti, sono stati direttamente ammessi al corso di formazione senza sostenere la prova orale secondo i criteri stabiliti dall’art. 5 della legge n. 202 del 3/12/2010 e dal successivo D.M. di attuazione del 3 gennaio 2011.
Considerato che la determinazione impugnata (prot. Miur A00 DIRSI. REG. UFF. 599 USC del 10/01/2013) è stata adottata dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ma “… in applicazione delle indicazioni fornite dalla Direzione Generale per il Personale Scolastico del MIUR …” e dunque in esecuzione di una direttiva ministeriale (e ciò vale anche con riferimento all’altro provvedimento impugnato, prot. MIUR A00 DIRSI. REG. UFF. 596 USC del 10/1/2013), la competenza in ordine alla causa in esame, anche ai sensi e per gli effetti dell’art.13, comma 4-bis, c.p.a., deve ritenersi appartenere al TAR Lazio, sede di Roma presso il quale la causa deve essere riassunta, ai sensi dell’art.15 comma 4 c.p.a., entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, come pure stabilito da questa Sezione con l’ordinanza collegiale del 12 febbraio 2013 n. 331. Pertanto il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) dichiara la competenza del Tar Lazio, sede di Roma, presso il quale la causa deve essere riassunta entro il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione in via Amministrativa della presente ordinanza. Come conseguenza a questa ordinanza è stata pubblicata nel sito web dell’ Usr Sicilia una nota riguardante il rinvio a data da destinarsi delle lezioni programmate per l’otto e nove marzo inserite nel corso di formazione relativo al concorso DS del 2004.
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