In redazione è arrivato un quesito sui permessi per la partecipazione dei concorsi: “Sono una docente che ha superato la prova di selezione per il concorso a Dirigente scolastico, posso fruire di alcuni giorni di permesso prima della prova di esami?”.
Il CCNL scuola 2006/2009, attualmente vigente ai sensi dell’art.1, comma 10, del CCNL scuola 2016-2018, all’art.15, comma 1, dispone che per la partecipazione a concorsi od esami, il docente ha il diritto a fruire di giorni 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.
Tali giorni servono esclusivamente per partecipare al concorso e non per prepararsi alla prova concorsuale. La richiesta dei giorni per la partecipazione a un concorso o a una sessione di esame, prevede il giorno per raggiungere la sede concorsuale o di esame, nel caso essa sia distante dal luogo di residenza, il giorno o i giorni delle prove concorsuali o di esame, l’eventuale giorno di rientro nel luogo di residenza.
Si tratta di un diritto che consente al dipendente di potere partecipare ad un concorso, o a un esame, senza perdere la retribuzione stipendiale.
Le giornate richieste devono essere corredate al rientro dal concorso della certificazione in cui venga attestato che il docente ha svolto la prova concorsuale in tale giorno e in dato luogo.
Quindi nel caso specifico del concorso a dirigente scolastico, che si terrà il 18 ottobre 2018 a livello regionale, la partecipazione a tale prova, ai sensi dell’art.15, comma 1, dà il diritto al docente di fruire di un solo giorno o, al massimo, di tre giorni nel caso di viaggio per raggiungere la sede.
Per studiare per il concorso a Ds, il docente potrebbe fruire dei giorni di permesso retribuito per motivi personali ai sensi dell’art.15, comma 2, ma non quelli dedicati alla partecipazione al concorso ai sensi del comma 1 dello stesso articolo.
I docenti che volessero usufruire di alcuni giorni di permesso per motivi di studio per la preparazione al concorso a dirigente scolastico, potrebbero avvalersi dell’aspettativa ai sensi dell’art.18 comma 2 del CCNL scuola 2006/2009. Tale norma contrattuale prevede che il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Ovviamente l’aspettativa è soggetta alla concessione del dirigente, che ne dovrebbe comunque motivarne l’eventuale diniego, si tratta di un permesso non retribuito che interrompe, in caso sia superiore ai 180 giorni, l’anzianità di servizio e la relativa continuità.
È utile sapere che se il docente si fosse iscritto ad un corso di perfezionamento o master universitario per la formazione a Dirigente scolastico e ai sensi dell’art.10 della legge 300/1970, avesse fatto richiesta dei permessi delle 150 ore per motivi di studio, potrebbe fruire anche di queste ore per studiare al fine della preparazione al concorso. Ricordiamo che i permessi concessi delle 150 ore, sono fruibili dall’1° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo alla richiesta.
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