Il TAR della Calabria nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012, afferma che per consolidata giurisprudenza (cfr. tra le molte, e da ultimo: CdS, V, 4 marzo 2011, n. 1398) è legittima la determinazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro valutazione. Inoltre decide che non sono apprezzabili censure mirate a contestare la congruenza della traccia della prova scritta (con riferimento specifico al “tema della governance delle istituzioni scolastiche”, nel rilievo della polisemanticità del termine governante, e quindi della sua asserita indeterminatezza).
Altre decisioni contrarie ai motivi addotti dai ricorrenti si basano sul fatto che non sono condivisibili le censure che si appuntano su un ritenuto eccesso dei descrittori valutativi, adempiendo diversamente questi ultimi a rendere più compiutamente conoscibile il percorso seguito dalla commissione esaminatrice nell’attribuzione del voto.
Per ultimo, ma non ultimo per importanza, il TAR Calabria decide che la mancata correzione della seconda prova scritta non dà luogo ad alcuna illegittimità atteso che, in materia di concorsi pubblici, la regola della valutazione complessiva delle prove scritte è prevista espressamente solo per talune particolari procedure (quelle per l’accesso alle magistrature e all’Avvocatura dello Stato), dal che consegue che al di fuori di tali tassative previsioni la commissione esaminatrice può legittimamente determinarsi nel senso di non procedere alla correzione della seconda prova scritta di un concorrente, in caso di valutazione negativa della prima (in tal senso, e tra le tante: Tar Lazio, I, 22 dicembre 2004, n. 17139. L’unica via che rimane da seguire per i ricorrenti è quella dell’eventuale plagio di alcuni elaborati, che può essere fatta valere sia in sede penale che amministrativa.
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