Infatti, lo stesso TAR dice “volendo estendere per analogia al concorso oggetto di ricorso, in forza del richiamo di cui agli artt. 11 del D..P.R. 487/1994, quelle di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c., il Collegio non rinviene il ricorrere di queste ultime nelle prospettazioni fornite dai ricorrenti, con riguardo sia alla posizione della prof.ssa Iannello (primo motivo, sub.I) che del prof. Lombardo (primo motivo, subII), entrambi nominati in un momento successivo allo svolgimento delle prove preselettive e alle stesse prove scritte, per cui l’attività svolta in precedenza (precisato che il prof. Lombardo ha svolto attività di Tutor in un master non finalizzato al concorso di che trattasi avendovi partecipato anche Dirigenti scolastici) non integra alcune delle cause di incompatibilità sopra menzionate, anche alla luce della interpretazione fornita dalla giurisprudenza amministrativa in materia (cfr. ex multis Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, sentenze 136/2013 e 145/2013, nonché giurisprudenza ivi richiamata; Tar Lazio sentenza n. 1117/2013)“.
Con questa ordinanza si crea un precedente che condizionerà sicuramente l’esito dei prossimi ricorsi riguardanti il medesimo concorso in terra di Sicilia, mentre continua lo svolgimento delle prove orali che si concluderanno nella seconda metà del mese di marzo.
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