Il Consiglio di Stato, sez. VI, con l’ordinanza del 21 giugno 2017 n. 3008 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 87 a 90, della legge 13 luglio 2015 n. 107, nella parte in cui si prevede una procedura riservata, a soggetti con determinati requisiti quali essere già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero aver superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, etc…: lo scrive Italia Oggi che aggiunge:
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“tale procedura, infatti, rappresenterebbe un’eccezione alla regola del pubblico concorso, dal momento che risulta aperta soltanto a soggetti ben determinati, e non alla generalità degli aspiranti in possesso dei requisiti di professionalità richiesti per il ruolo da ricoprire e non pare sorretta dai presupposti necessari per legittimarla”.
Osservano i giudici che “un concorso riservato può essere giustificato solo quando si tratti di esigenze desumibili da funzioni svolte dall’amministrazione, e in particolare, quando si tratti di consolidare specifiche professionalità che non si potrebbero acquisire all’esterno dell’amministrazione, e quindi giustificano che ci si rivolga solo a chi già ne è dipendente in una data posizione.
In secondo luogo è stato poi ritenuto che devono essere previste «procedure imparziali e obiettive di verifica dell’attività svolta, per la valutazione di idoneità ad altri incarichi dirigenziali, in grado di garantire la selezione dei migliori», e che in tal senso non basterebbe un generico rinvio al «particolare successo» con il quale l’aspirante avesse svolto un precedente incarico”.