Lo scorso dicembre è stato emanato il Regolamento che definisce le modalità di svolgimento del concorso per dirigenti scolastici, che prevede la possibilità di una prova preselettiva qualora il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso, che verterà sugli stessi argomenti della prova scritta.
Sempre nell’ambito del punto a) del Regolamento, ossia la Normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto, è importante essere a conoscenza del tema dell’Alternanza Scuola Lavoro, istituita con la legge 107 del 2015.
Nel 2003 con la legge 53 di riforma delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia d’istruzione e formazione professionale, è introdotto, nel sistema scolastico italiano, il principio dell’alternanza scuola lavoro al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare l’intera formazione dai 15 ai 18 anni, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa.
Se la legge 53/2003 ha introdotto il principio dell’alternanza scuola lavoro, il decreto 77 del 2005 ne ha disciplinato il modo di realizzazione, introducendo il suddetto principio sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, fermo restando la possibilità di espletamento del diritto-dovere con il contratto di apprendistato ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, in conformità a specifiche convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore. Bisogna sottolineare che la disponibilità ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa non costituisce rapporto individuale di lavoro.
Il decreto 77 del 2005 nel definire l’alternanza scuola lavoro una scelta formativa rispondente ai bisogni individuali d’istruzione e formazione dei giovani, si propone di perseguire delle modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti in grado di collegare la formazione a scuola con l’esperienza pratica spendibile anche nel mercato del lavoro, oltre a favorire l’orientamento dei giovani in relazione alle loro potenzialità.
La legge 107 del 2015, nel riformare il sistema nazionale d’istruzione e formazione, all’art. 1 dal comma 33 al 43 si occupa di disciplinare l’alternanza scuola lavoro e nel fare esplicito riferimento al decreto 77 del 2005 fissa il numero di ore da dedicare ai percorsi di alternanza scuola lavoro e si pone come obiettivo:
• la possibilità di incrementare le opportunità di lavoro dei giovani;
• promuovere in loro le capacità di orientarsi in relazione ai propri interessi e alle proprie aspirazioni.
Secondo quanto esplicitato nel comma 33 dell’art. 1 della legge 107 del 2015 i percorsi di alternanza scuola-lavoro rientrando a tutti gli effetti nei piani triennali dell’offerta formativa delle singole istituzioni sono attuati:
• negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore
• nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nell’ultimo triennio.
Il percorso dell’alternanza scuola lavoro può svolgersi non solo durante il periodo dello svolgimento delle attività didattiche, ma anche durante la loro sospensione e ove possibile anche all’estero e, in riscontro a quanto definito nella Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro è data la possibilità agli studenti di esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio.
Nei percorsi di alternanza scuola lavoro il D.S. deve:
• individuare, all’interno del registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all’attivazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro con le quali stipulare apposite convenzioni;
• nominare, dietro accettazione, il docente tutor per seguire gli studenti durante il percorso;
• promuovere la formazione degli studenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro secondo le indicazioni del decreto 81 del 2008;
• redigere, al termine di ogni anno scolastico, una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
Il decreto delegato 62 del 2017 considera requisito indispensabile per l’ammissione agli esami finali non solo per gli studenti interni, ma anche per gli esterni, lo svolgimento dell’attività di alternanza scuola lavoro secondo quando previsto da ogni singolo indirizzo di studio così come stabilito nella legge 107/2015.
1) Quali commi della legge 107 del 2015 trattano la problematica dell’alternanza scuola lavoro?
a) Dal comma 33 al comma 43
b) Dal comma 33 al comma 30
c) Dal comma 24 al comma 33
d) dal comma 38 al comma 48
2) Quale legge ha cambiato il percorso da alternanza scuola lavoro in percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento?
a) La legge 145 del 2018
b) La legge 107 del 2015
c) Il D.lgs 62 del 2017
d) Il D.lgs 150 del 2009
3) Nel 2018 con un provvedimento legislativo sono ridotte le ore dell’alternanza scuola lavoro. Possono essere aumentate dalle scuole?
a) Sì, nell’ambito dell’autonomia di ogni singola scuola le ore possono essere aumentate
b) Sì, solo con il parere dell’impresa o dell’ente pubblico o privato con il quale si sottoscrive l’accordo
c) No, le scuole non possono aumentare il numero delle ore fissate dalla normativa
d) No, le scuole non possono aumentare il numero delle ore, ma possono diminuirlo
4) Qual è il fine del percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento?
a) Orientare e far acquisire ai giovani le competenze trasversali utili alla loro occupazione futura
b) Combattere la dispersione scolastica e l’abbandono attraverso un’attività orientata al lavoro
c) Promuovere negli studenti il rispetto per qualsiasi lavoro quale fondamento della democrazia
d) Incrementare le opportunità di lavoro dei giovani in rapporto alle esigenze delle industrie
5) Negli istituti tecnici e professionali, la legge 107 aveva previsto una durata complessiva di alternanza scuola lavoro pari a:
a) Almeno 400 ore
b) Almeno 350 ore
c) Almeno 300 ore
d) Almeno 200 ore
6) Quale disposizione di legge introduce l’alternanza scuola lavoro agli esami di stato del secondo ciclo?
a) Il Dlgs 62 del 2017
b) Il D.lgs 150 del 2009
c) La legge 169 del 2008
d) La legge 352 del 1995
7) Al termine del percorso di alternanza scuola lavoro può lo studente esprimere una propria valutazione sul percorso?
a) Sì, è data la possibilità allo studente di esprimere una valutazione sull’efficacia del percorso
b) Sì, è data la possibilità allo studente di esprimere una valutazione ma solo sui tempi del percorso
c) No, lo studente non può esprimere alcun giudizio sul percorso alternanza scuola lavoro
d) No, lo studente non può esprimere giudizio, perché questo spetta al dirigente scolastico
8) In quali anni del percorso di studi degli istituti professionali si possono organizzare i percorsi PCTO?
a) Nel triennio terminale del percorso di studi
b) Nel quarto e quinto anno del percorso di studi
c) In tutti e 5 anni del percorso di studi
d) E’ deliberato dal collegio dei docenti
9) E’ possibile organizzare percorsi di alternanza scuola lavoro nel periodo di sospensione delle attività didattiche?
a) Sì, La legge 107/2015 ha inoltre introdotto la possibilità di effettuare l’alternanza scuola lavoro durante la sospensione delle attività didattiche
b) Sì, La legge 145 del 2018 ha esteso la possibilità di effettuare i percorsi alternanza scuola lavoro durante la sospensione delle attività didattiche escluso il periodo che va dal primo luglio al 31 agosto
c) No, I percorsi di alternanza scuola lavoro devono essere svolti solo durante i giorni delle attività didattiche
d) No, I percorsi di alternanza scuola lavoro devono essere svolti nel periodo che va dal mese di settembre al mese di dicembre, dell’anno di riferimento
10) Al fine di garantire la continuità tra l’attività di formazione scolastica e quella aziendale, sono designati:
a) Un tutor didattico e un tutor d’azienda
b) Un controllore esterno scelto fra i genitori degli alunni iscritti e un operaio dell’azienda
c) Un esperto nominato dalla camera di commercio e un tutor dell’azienda
d) Un tutor didattico e un rappresentante degli studenti
La risposta esatta è sempre la a)
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