Conferma l’illegittimità di tale clausola la sentenza del Consiglio di Stato sez. VI del 18 settembre 2014 che ha stabilito, con articolata motivazione, che la clausola del bando di concorso di cui all’ultimo concorso per DS è illegittima nella parte in cui prevedeva la necessità per i concorrenti di possedere il requisito di aver prestato almeno cinque anni di servizio in posizione di ruolo.
La motivazione risulta ben chiara: “ “La carriera di dirigente scolastico nelle istituzioni scolastiche ed educative statali è una carriera dirigenziale (come si ricava dalle disposizioni dell’art. 28 del d.lgs. n. 165 del 2001, non per nulla inserite nella sezione dedicata all’accesso alla dirigenza), che non può essere considerata una progressione verticale rispetto alla carriera del personale scolastico ed educativo, trattandosi di un ruolo diverso cui si accede mediante un diverso concorso pubblico. Ne consegue che, nel caso di specie, non si pone affatto un problema di discriminazione tra lavoratori che, con identica professionalità, siano chiamati a svolgere le medesime mansioni nel settore pubblico, e che si distinguano solamente per il fatto di aver stipulato contratti di lavoro diversi con la p.a., poiché, in tal caso, non vi è alcun contratto di lavoro e, conseguentemente, non ricorre un diverso trattamento in costanza di rapporto di lavoro.Quel che rileva, nell’odierna vicenda, è esclusivamente la determinazione legislativa dei soggetti che possono accedere ad una certa carriera dirigenziale”
In sostanza quella di docente e dirigente sono due carriere diverse e la qualifica di dirigente scolastico non può considerarsi progressione verticale rispetto alla qualifica di docente. E’ dunque sufficiente che i candidati posseggano il requisito di essere lavoratori a tempo indeterminato perché, per la partecipazione al concorso, era indispensabile essere docenti di ruolo, e tale circostanza non è contestata: i candidati avevano quindi necessariamente svolto un periodo in qualità di dipendente a tempo indeterminato.
La garanzia, per l’amministrazione, della scelta dei migliori è infatti affidata alla prove concorsuali nelle quali i candidati dovranno dimostrare di aver conseguito il livello di professionalità necessario per l’esercizio delle funzioni.
Insomma è il concorso, clientelismi vari permettendo, a stabilire chi è meritevole, non l’anzianità di servizio di ruolo. Il merito al primo posto, così lascia sperare questa importante decisione giurisdizionale.
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