Concorsi

Concorso Dsga, a breve il bando: le ultime novità sulle prove

Dovrebbe mancare poco alla pubblicazione del bando del concorso per Dsga, atteso ormai dall’inizio dell’anno. Seppure ancora non si conoscano informazioni precise e definitive, nelle ultime settimane sono emerse alcune novità in merito alla procedura concorsuale, che metterà a bando 2.004 posti.

Assistenti amministrativi con 3 anni di servizio come Dsga

Senza dubbio, un punto molto importante che sembra comunque sarà confermato, è quello relativo agli assistenti amministrativi facenti funzione Dsga.

Infatti, la loro partecipazione al concorso sembra essere confermata al 100%, e l’ipotesi più probabile, come riporta anche Italia Oggi, sarebbe quella di far partecipare gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della legge 205/2017, potevano fare valere almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto anni nelle mansioni di Dsga.

Nello specifico, tre anni interi di servizio devono essere calcolati, anche non consecutivi, nel caso in cui si sia svolto il servizio in via continuativa, fino al 31 agosto. Pertanto, questi candidati ATA, pur non possedendo il titolo culturale presente alla Tab. B allegata al Ccnl sottoscritto in data 29 novembre 2007, potranno partecipare al concorso.

Concorso regionale o interregionale

La procedura concorsuale dovrebbe svolgersi su base regionale o, nel caso in cui sia espressamente indicato dal bando, su base interregionale.

Il concorso dovrebbe consistere in due prove scritte e una prova orale. Nel caso in cui a livello nazionale il numero dei candidati fosse superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili sarà previsto lo svolgimento di un test di preselezione.

Le prove scritte

Delle due prove scritte una potrebbe essere a contenuto teorico-pratico.

Inoltre, queste prove dovrebbero comporsi di sei quesiti sei quesiti a risposta aperta.

Le domande probabilmente spazieranno dal diritto costituzionale, amministrativo, al diritto civile con riferimento alle obbligazioni e ai contratti. Oppure la gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche, pubblico impiego e stato giuridico del personale scolastico.

La prova orale

La prova orale dovrebbe prevedere un colloquio che riguarderà, non solo i temi delle prove scritte, ma anche temi come delitti contro la pubblica amministrazione e di legislazione scolastica con riferimento alle più recenti evoluzioni normative.

La prova orale darà spazio però anche alla capacità di comprensione della lingua inglese, oltre alla conoscenza dell’utilizzo dei sistemi applicativi informatici e delle tecnologie della comunicazione di più comune impiego.

Si tratta di anticipazioni che ad ogni modo dovranno essere confermate nel momento dell’uscita del bando.

Come diventare Dsga

In qualsiasi istituzione scolastica è presente il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
Si tratta della figura di direzione più importante e con le maggiori responsabilità dopo il Dirigente Scolastico. Come si può leggere anche nella Tabella A del CCNL 29/11/2007 il profilo del DSGA rientra nell’Area D del personale ATA.

Le sue attività sono principalmente di tipo amministrativo, contabile e direttivo.

Il DSGA è tenuto a svolgere 36 ore settimanali, da gestire con autonomia e flessibilità durante la settimana lavorativa, con una retribuzione base, escludendo indennità, retribuzioni accessorie e anzianità, è di 1.853,23 €.

Per diventare DSGA tramite concorso, bisogna avere uno di questi titoli di studio:

– Laurea in Giurisprudenza,

– Laurea in Scienze politiche, sociali o amministrative;

– Laurea in Economia e commercio;

– Diploma di Laurea specialistica (LS 22, 64, 71, 84, 90 e 91) o Laurea Magistrale (LM) corrispondente a quelle specialistiche (ai sensi della tabella allegata al DI 9 luglio 2009).

Chi sostituisce il DSGA in caso di assenza?

Nel caso il Dsga fosse assente, come sappiamo, questi sarà sostituito dal coordinatore amministrativo e, nel caso di mancanza di quest’ultimo, a sostituire il direttore sarà l’assistente amministrativo con incarico conferito ai sensi dell’art. 47 del CCNL, così come sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale del personale ATA del 25.07.2008.

Lo stesso comma 4 dell’’art. 56, stabilisce che l’eventuale sostituzione del coordinatore o dell’assistente amministrativo  avviene secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze.

Tali disposizioni sono contenute nel D.M. n. 430 del 2000 Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”.

 

Fabrizio De Angelis

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