Concorsi

Concorso DSGA, che fine ha fatto?

La legge di bilancio 2018 ha previsto all’interno del pacchetto relativo alle misure sulla scuola, l’emanazione, entro il 2018, dopo oltre 15 anni di attesa, del concorso per DSGA. Tuttavia, al momento, non vi è nessuna novità, nè in merito alla procedura concorsuale nè, soprattutto, per quanto riguarda la tempistica delle operazioni.

Certamente lo stallo del nuovo Governo ha un peso non secondario sulla vicenda, ma negli ultimi mesi non vi è stato alcun aggiornamento.

La protesta dell’Anquap

A sottolineare l’inerzia dell’Amministrazione di fronte al primo attesissimo concorso nella storia della categoria è Anquap, l’Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche: “si fa un gran parlare di disoccupazione giovanile dei laureati – sottolinea il presidente Giorgio Germani – e in presenza di un numero rilevante di posti relativi a un funzionario direttivo in posizione apicale nelle scuole, su tutto il territorio nazionale, la burocrazia ministeriale continua a ‘cincischiare’, fornendo un pessimo esempio datoriale. La stessa burocrazia che nel recente passato ha fatto saltare un concorso a 450 posti di Direttore SGA autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’aprile del 2011”.

I posti vacanti

Resta una delle priorità l’indizione del concorso Dsga, perché i posti vacanti e disponibili nel corrente anno scolastico sono circa 1.700 e dal primo settembre 2018 arriveranno a circa 2.400 (il 30% dell’intero organico).

Inoltre, la complessa procedura concorsuale non sarà breve e continuando di questo passo saranno a rischio le assunzioni anche per l’anno scolastico 2019/2020, salvo un intervento legislativo che consenta di procedere alle immissioni in ruolo anche nel corso dell’anno scolastico 2018/2019. “Ci auguriamo – conclude Germani – che in tempi brevissimi gli ‘inquilini’ di Viale Trastevere provvedano all’emanazione del bando di concorso per le assunzioni dei Direttori Sga”.

ATA utilizzati come Dsga

Anche se bisogna attendere la conferma, al prossimo concorso per Dsga, potranno partecipare tutti gli assistenti amministrativi che possono vantare e documentare 36 mesi di servizio come Dsga.
Si tratta di un’apertura importante oltre che legittima, dato che sono moltissime le scuole che utilizzano da anni personale amministrativo nel ruolo superiore di “segretario”.

Chi è il DSGA?

In qualsiasi istituzione scolastica è presente il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
Si tratta della figura di direzione più importante e con le maggiori responsabilità dopo il Dirigente Scolastico. Come si può leggere anche nella Tabella A del CCNL 29/11/2007 il profilo del DSGA rientra nell’Area D del personale ATA.

Le sue attività sono principalmente di tipo amministrativo, contabile e direttivo.

Il DSGA è tenuto a svolgere 36 ore settimanali, da gestire con autonomia e flessibilità durante la settimana lavorativa, con una retribuzione base, escludendo indennità, retribuzioni accessorie e anzianità, è di 1.853,23 €.

Per diventare DSGA tramite concorso, bisogna avere uno di questi titoli di studio:

– Laurea in Giurisprudenza,

– Laurea in Scienze politiche, sociali o amministrative;

– Laurea in Economia e commercio;

– Diploma di Laurea specialistica (LS 22, 64, 71, 84, 90 e 91) o Laurea Magistrale (LM) corrispondente a quelle specialistiche (ai sensi della tabella allegata al DI 9 luglio 2009).

Chi sostituisce il DSGA in caso di assenza?

In redazione arriva una domanda in merito al personale ATA, ovvero, chiedono come viene sostituito il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) quando questo è assente.
La risposta viene si può ricavare dall’’art. 56, comma 4 del CCNL del 29.11.2007, in cui viene esplicitato che il DSGA, nei casi di assenza, deve essere sostituito dal coordinatore amministrativo e, nel caso di mancanza di quest’ultimo, a sostituire il direttore sarà l’assistente amministrativo con incarico conferito ai sensi dell’art. 47 del CCNL su citato, così come sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale del personale ATA del 25.07.2008.

Lo stesso comma 4 dell’’art. 56, stabilisce che l’eventuale sostituzione del coordinatore o dell’assistente amministrativo  avviene secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze.

Tali disposizioni sono contenute nel D.M. n. 430 del 2000 Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”.

Fabrizio De Angelis

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