Come abbiamo scritto in precedenza, nella serata del 15 marzo sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le date della prova preselettiva, che pertanto si svolgeranno nelle giornate dell’11, 12 e 13 giugno.
Tuttavia, come segnalato già in precedenza, la Gazzetta Ufficiale riportava anche un altro avviso nella sezione Concorsi ed esami, ovvero quello relativo all’accorpamento delle commissioni esaminatrici.
Infatti, considerato che per il numero dei posti messi a concorso in alcuni Uffici scolastici regionali non è opportuno procedere alla
costituzione delle commissione esaminatrici e ritenuto pertanto necessario procedere per esigenze di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa all’accorpamento delle commissioni esaminatrici ai fini dello svolgimento delle prove concorsuali, fermo restando la valenza regionale delle singole graduatorie, sulla base della viciniorietà territoriale e della dislocazione geografica, è disposto l’accorpamento delle commissioni esaminatrici secondo le modalità di seguito indicate:
I direttori generali degli uffici scolastici regionali procedono alla
costituzione della commissione esaminatrice sulla base della tabella sopra indicata.
In caso di accorpamento, procede alla costituzione della commissione esaminatrice il Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale indicato per primo.
Le prove preselettive si svolgono nella regione per la quale si
concorre.
Le prove scritte e le prove orali si svolgono nella regione in cui è
stata costituita la commissione esaminatrice.
Rimane comunque fermo che le graduatorie restano distinte per
ogni procedura regionale, a seconda della scelta espressa dal candidato all’atto dell’iscrizione.
La prova preselettiva, come previsto dal bando, sarà computer-based e unica per tutto il territorio nazionale. Pertanto, i candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva avranno a disposizione una postazione informatica.
Questa prova si svolgerà nelle sedi individuate dagli USR e consiste nella somministrazione di cento quesiti, che verteranno sulle discipline previste per le prove scritte.
Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali soltanto una è esatta;
L’ordine dei cento quesiti somministrati sarà diverso per ciascun candidato.
La prova avrà una durata massima di cento minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all’acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La prova si può svolgere in più sessioni.
Durante lo svolgimento della prova preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, né avvalersi di codici, raccolte normative, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, appunti di qualsiasi natura, strumenti di calcolo, telefoni portatili e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
È vietato inoltre ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. In caso di violazione è disposta l’immediata esclusione dal concorso.
La correzione della prova preselettiva sarà effettuata attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati. I quesiti sono estratti da una banca dati di quattromila quesiti resa nota tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero, almeno venti giorni prima dell’avvio della prova preselettiva.
La valutazione della prova preselettiva è effettuata assegnando un punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. Il punteggio della prova preselettiva è restituito al termine della stessa.
All’esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione.
Sono ammessi alla prova scritta tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell’ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui all’art. 20, comma 2 -bis , della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale.
Inoltre, il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.
I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova di preselezione secondo le indicazioni contenute nell’avviso di cui al comma 3 del bando, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso.
Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento di una o più sessioni della prova preselettiva nelle giornate programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.
Infine, è bene ricordare che la prova preselettiva non può aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
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