In questi giorni vengono finalmente rese note le date per lo svolgimento dei concorsi.
Potrebbe però verificarsi, soprattutto in questa fase, che alcuni candidati siano impossibilitati a partecipare alle prove.
La mancata presentazione alle prove comporta l’esclusione dalla procedura, anche se dovuta a caso fortuito o forza maggiore.
E’ questa la regola generale contenuta nei bandi di concorso, che si fonda sulla necessità di garantire l’unicità e contestualità della prova.
Appare evidente che non sarebbe possibile assegnare la stessa prova in giorni diversi, perché ciò si tradurrebbe in un evidente vantaggio per i candidati chiamati a svolgere la prova in un momento successivo.
D’altra parte, stabilire una prova diversa potrebbe creare problemi di disparità di trattamento, in quanto una delle due prove potrebbe risultare più semplice dell’altra, con conseguente squilibrio del sistema selettivo.
Se questa è la regola generale, è però innegabile che “ai tempi del Covid” molti candidati potrebbero essere impossibilitati a partecipare, sia perché malati, sia perché soggetti a quarantena.
Ciò creerebbe evidenti distorsioni nel sistema selettivo, impedendo la partecipazione di molti aspiranti e, in ultima analisi, inficiando quel principio meritocratico che è alla base del sistema del reclutamento nel pubblico impiego.
Con sentenza depositata il 21 febbraio 2022, il Tar Lazio ha accolto il ricorso di alcuni docenti che hanno contestato la mancata previsione di una prova suppletiva sia nel bando di concorso, sia successivamente, quando l’emergenza Covid avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione a stabilire comunque una prova suppletiva per quei (tanti) candidati che erano stati impossibilitati a partecipare alle prove nella data fissata.
Secondo il Tar, se in linea di massima è da ritenersi prevalente l’interesse pubblico allo svolgimento celere delle procedure concorsuali,“tale principio deve essere ritenuto derogabile in casi eccezionali, in cui l’impossibilità di prendere parte al concorso discende da disposizioni limitative delle libertà costituzionali, necessarie per tutelare la salute (non solo individuale, del candidato colpito dall’evento impeditivo, ma anche) pubblica, della generalità dei consociati”.
Potrebbe inoltre accadere che l’impossibilità a partecipare sia collegata ad una situazione di astensione obbligatoria per maternità o a “interdizione per gravidanza a rischio”.
Anche in questo caso, il Tar ha ritenuto illegittima l’esclusione di una candidata che aveva dimostrato l’oggettiva impossibilità di partecipare alla prova, chiedendo nel contempo l’indizione di una prova suppletiva.
L’art.51 della Costituzione garantisce l’accesso agli uffici pubblici a tutti i cittadini, senza distinzione di sesso.
Nell’attuale formulazione dell’art. 51 della Costituzione è stato “costituzionalizzato” il principio delle pari opportunità, che ha poi trovato riconoscimento nel Codice delle pari opportunità, nonché – a livello europeo- nella direttiva 1976/76/207/CEE.
In questo quadro, l’esclusione di una candidata incinta (ovvero l’impedire alla stessa di svolgere le prove perché in stato di gravidanza) risulta in contrasto con gli articoli 3 e 51 della Costituzione.
Il Ministero, pertanto, è stato condannato a fissare una nuova data per l’espletamento della prova concorsuale.
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