Nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019 è stato pubblicato il D.M. n. 327 del 6 aprile 2019, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, le prove d’esame e i relativi programmi”.
In attesa del bando, che sarà pubblicato sicuramente a breve, il decreto contiene le indicazioni relative ai partecipanti. Vediamo di capire chi potrà partecipare al prossimo concorso scuola 2019 per l’infanzia e primaria
Il decreto, che ricalca la bozza già resa disponibile in passato, specifica che saranno ammessi a partecipare al concorso i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:
Per quanto concerne invece le procedure per i posti di sostegno su infanzia e primaria è richiesto inoltre il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
Infine, saranno ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
Il concorso sarà articolato in una prova scritta, in una prova orale e nella successiva valutazione dei titoli.
Può essere previsto lo svolgimento di un test di preselezione, qualora a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso.
La prova preselettiva, sarà computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, volta all’accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo nonché di conoscenza della normativa scolastica.
Alla prova scritta sarà ammesso un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione per ciascuna procedura. Saranno inoltre ammessi coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi, oltre ai soggetti dicui all’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Il mancato collocamento in posizione utile alla prova preselettiva comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale.
Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.
REQUISITI DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI
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