La sentenza 22721 della Cassazione, depositata lo scorso 28 settembre, sancisce la legittima esclusione dal concorso docenti all’estero in caso di passaggio di ruolo.
La vicenda su cui si fonda la sentenza della Cassazione ha visto protagonista una docente di lettere che aveva presentato domanda di partecipazione per il concorso per l’insegnamento nella scuola europea di Varese, indetto con decreto interministeriale 4747/2006, si legge su Il Sole 24Ore.
Infatti, nel corso della selezione concorsuale la docente, a seguito di domanda di passaggio di ruolo, era transitata dalla scuola secondaria di I grado a quella secondaria di II grado, passando, dunque, da docente di Italiano, Storia ed Educazione Civica – classe di concorso A043 a docente di materie letterarie – classe di concorso A050.
Questo passaggio di ruolo, ha portato il Miur ad escludere l’insegnante dal concorso che prevedeva espressamente che la destinazione all’estero era correlata all’esercizio delle funzioni proprie del ruolo di appartenenza.
Invece, dal punto di vista della docente, invece, il bando di concorso non prevedeva tra le cause di esclusione il passaggio del candidato ad altro ruolo e, pertanto, la sua esclusione doveva ritenersi del tutto illegittima.
Una volta analizzato il caso, la Cassazione fa notare che, nelle procedure concorsuali non viene rilevato il fatto che i requisiti per la partecipazione alla selezione siano posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione; il riferimento al termine di scadenza della domanda vale solo ad escludere la possibilità che i requisiti siano stati acquisiti successivamente. Pertanto, la loro mancanza, sia essa originaria o successivamente sopravvenuta, abilita il Ministero che ha indetto il bando a procedere con l’esclusione della candidata.
Ma l’insegnante non si è arresa facilmente, ed ha presentato un ricorso in Cassazione per revocazione lamentando un errore di percezione da parte dei giudici di legittimità su tutta la vicenda, in particolar modo, si legge ancora su Il Sole 24Ore, in relazione al principio affermato dalla giurisprudenza per il quale i requisiti di partecipazione devono essere posseduti «alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso».
Tuttavia, la Suprema corte, ritiene che nella fattispecie non vi sia stato alcun errore percettivo tale da inficiare il giudizio di legittimità. In buona sostanza, ribadisce il Collegio, il passaggio di ruolo della docente ha determinato la sua esclusione dalla graduatoria «per non essere più titolare della classe di concorso (scuola secondaria di I grado) per la quale aveva presentato la domanda di assegnazione del posto».