Interviene nuovamente il Tar Lazio sul concorso straordinario e sulle complicazioni causate dalla pandemia.
Dopo l’ordinanza cautelare che aveva ammesso un candidato svolgere la prova suppletiva, in quanto impossibilitato perché positivo al Covid a partecipare alla prova scritta, questa volta (con sentenza del 30 novembre scorso) ha rilevato non solo la piena legittimità delle operazioni concorsuali fino alla sospensione disposta dal DPCM del 3 novembre, ma ha anche puntualizzato che il semplice “timore” per il pericolo di contagio che ha indotto qualche candidato a non presentarsi alla prova, non determina alcun diritto ad essere ammesso a prova suppletiva, essendo ammissibile quest’ultima solo in presenza di impedimento dovuto a causa di forza maggiore.
La situazione di emergenza sanitaria non consente di per sé l’accesso ad una prova suppletiva
Nel caso deciso dal Tar romano, “temendo le conseguenze della pandemia in atto e per la sua incolumità” il ricorrente aveva chiesto l’annullamento, tra l’altro, del calendario delle prove scritte per la regione Lombardia, nella parte in cui non annoveravano un rinvio in generale dello svolgimento delle stesse ovvero la possibilità di sostenerle in una sessione suppletiva.
Secondo la prospettazione del ricorrente, la sospensione dello svolgimento delle prove concorsuali, intervenuta in attuazione del DPCM del 3 novembre 2020, avrebbe confermato la gravità della situazione epidemiologica ed il conseguente diritto a svolgere la prova in una sessione suppletiva.
Tuttavia, partendo dalle previsioni di cui al D.L. 34/2020, contenente disposizioni volte a consentire lo svolgimento delle prove concorsuali attraverso la semplificazione e la digitalizzazione per il periodo dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, il Tar Lazio ha evidenziato che la calendarizzazione delle prove concorsuali è intervenuta durante la vigenza della richiamata normativa che sollecitava lo svolgimento delle prove concorsuali, purché nel rispetto delle misure volte a tutelare la salute dei candidati.
Le prove del concorso erano organizzate in rispetto delle misure di sicurezza
Al riguardo, secondo il Tar, le misure adottate dal Ministero dell’Istruzione appaiono pienamente conformi a quanto previsto dal DL 34/2020, pretendendo tuttavia il ricorrente di sostituirsi all’Amministrazione nel valutare la gravità della situazione epidemiologica, tale per cui lo svolgimento delle prove concorsuali avrebbe dovuto essere sospeso.
A parere del Tar tuttavia, i provvedimenti riguardanti lo svolgimento delle prove concorsuali appaiono conformi alla disciplina legislativa, avendo l’Amministrazione previsto che:
1) i candidati facessero uso delle mascherine e degli altri presidi per evitare il contagio;
2) le sedi per lo svolgimento delle prove fossero decentrate e ospitassero un numero ridottissimo di candidati;
3) venisse effettuata la sanificazione delle aule;
4) la prova venisse svolta con strumenti digitali e così via.
Il “timore” dell’epidemia non costituisce causa di “forza maggiore”
Nel caso specifico, il ricorrente aveva dichiarato di aver deciso di non partecipare alla prova prevista per il 28 ottobre “per il timore” dell’epidemia in corso, specie con riferimento al territorio della regione Lombardia, non versando quindi in una situazione né di isolamento, perché persona infetta da Covid, né di quarantena, in quanto contatto stretto di casi con infezione da Covis.
In sostanza, secondo i giudici amministrativi, non si era in presenza della c.d. causa di forza maggiore, che potesse far ritenere l’impossibilità materiale di presentarsi a sostenere la prova concorsuale e che, come già evidenziato con recente ordinanza cautelare dello stesso Tar Lazio, giustifica l’ammissione alla prova suppletiva.
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