Le domande per il concorso ordinario scuola secondaria da 34 mila posti sono scadute il 31 luglio scorso: le domande pervenute al MI sono state in totale più di 430mila per la scuola secondaria di I e II grado.
I candidati che hanno presentato domanda sono ora in attesa di conoscere le date di avvio del concorso, che inizierà con una prova preselettiva.
L’avvio della procedura dovrebbe avvenire a partire dall’autunno. Il MI ha annunciato che partirà prima il concorso straordinario. Per la procedura ordinaria scuola secondaria al momento abbiamo soltanto riferimenti generici e il bando che disciplina i vari passaggi.
Può essere prevista una prova preselettiva qualora a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero dei candidati sia a 250 unità e a quattro volte il numero dei posti messi a concorso. Tale prova è finalizzata all’accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, nonché di conoscenza della normativa scolastica.
Le date delle prove e delle eventuali preselettive saranno indicate “con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie Speciale, Concorsi ed Esami”, almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle stesse. Per la eventuale preselettiva, sempre con avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie Speciale, Concorsi ed Esami”, verrà pubblicato l’archivio da cui sono estratti i quesiti almeno venti giorni prima dell’avvio della prova preselettiva.
Si tratta di un test di preselezione computer-based finalizzato all’accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, nonché di conoscenza della normativa scolastica.
La prova è costituita da 60 quesiti a risposta multipla con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti:
I quesiti saranno estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell’avvio delle sessioni di preselezione.
DURATA: 60 minuti.
SUPERAMENTO DELLA PROVA: sono ammessi alla prova scritta un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione per ciascuna procedura. Sono inoltre ammessi coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi, nonché i soggetti di cui all’art. 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
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