Abbiamo riferito che il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto scuola, che contiene le indicazioni per la procedura ordinaria del concorso scuola secondaria di primo e secondo grado. Vediamo quali sono i punti principali. Poche le modifiche rispetto al precedente testo approvato “salvo intese” ad agosto: principalmente quella relativa alla partecipazione dei precari con 3 anni di servizio e i 24 CFU: con il concorso straordinario non si pone il problema relativo, così come la quota riservata di 10% sempre agli stessi precari.
Al concorso scuola secondaria potranno partecipare tutti i candidati in possesso della laurea magistrale anche se privi di abilitazione. A questo requisito, tuttavia, deve essere aggiunto il possesso dei 24 CFU, ovvero crediti formativi universitari nelle “discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche”, che restano requisito d’accesso come previsto dal Decreto Legislativo n. 59/2017.
Ne consegue che questo concorso laureati con 24 CFU sarà aperto anche a chi non possiede abilitazione. Per questi candidati sarà possibile accedere con 24 CFU.
Per quanto riguarda i posti banditi per il sostegno, oltre ad i requisiti dei posti comuni, sarà necessario avere la specializzazione sul sostegno.
Ma al concorso ordinario per la secondaria, non potranno accedere solo i laureati: infatti, bisogna evidenziare che potranno accedere con il solo requisito del diploma “gli insegnanti tecnico-pratici sino al 2024/2025 potranno partecipare alle procedure concorsuali con il solo titolo di studio del diploma e senza l’obbligo del conseguimento dei 24 CFU.
Tale norma, però, è valida fino all’anno scolastico 2024/2025. In seguito, se non dovesse intervenire alcuna modifica, per gli ITP che vogliono partecipare al concorso sarà richiesta la laurea oppure un diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, o in alternativa, un titolo equipollente o equiparato, in coerenza con le classi di concorso vigenti al momento dell’indizione del concorso, oltre ad i 24 CFU nelle “discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche”.
Chi supererà il concorso ordinario secondaria accederà ad un “percorso annuale di formazione iniziale e prova“. In questo percorso annuale, il docente sarà chiamato a frequentare un periodo di “transizione” alla cattedra definitiva. Prima però sarà necessaria una valutazione finale.
Questo aspetto lo sottolineiamo perché è stato abolito, il sistema di formazione iniziale adottato dal decreto Legislativo n. 59/2017, in merito ai tre anni di formazione iniziale e tirocinio che i vincitori di concorso dovevano sostenere prima di entrare in ruolo.
Un volta superato l’anno di prova e confermato in ruolo, il docente vincitore di concorso dovrà restare altri quattro anni nella stessa scuola in cui ha superato l’annualità di formazione e prova, per un totale di cinque anni di blocco sulla stessa sede.
Anche il concorso ordinario, come il concorso straordinario, sarà suddiviso, tramite il bando concorsuale, in vincitori e idonei. Mentre i vincitori saranno inseriti in ruolo fino ad esaurimento, gli idonei potranno entrare nelle graduatorie di istituto di II fascia. A tal proposito le graduatorie di Istituto saranno aggiornate e aperte nel giugno 2020 per il triennio 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
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