Con riferimento al concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola Secondaria di cui al Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020, ricordiamo che la procedura concorsuale è stata bandita a livello nazionale e organizzata su base regionale per la copertura di complessivi 25.000 posti comuni e di sostegno autorizzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado, che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio costituito dagli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Con Decreto Dipartimentale n. 649 del 3 giugno 2020 è stato disposto l’incremento dei posti da destinare alla procedura concorsuale.
Per partecipare, la domanda è disponibile per la compilazione sulla Piattaforma Concorsi e Procedure selettive fino alle ore 23.59 del 31 luglio 2020.
Le faq del Ministero
In merito alla presentazione dell’istanza, il M.I. ha pubblicato alcune faq, che riportiamo di seguito:
- Posso partecipare, avendone i titoli, a più concorsi in regioni diverse?
Ogni decreto dipartimentale prevede la presentazione della domanda di partecipazione per una o più procedure concorsuali e una sola regione destinataria dell’inoltro telematico della domanda. Il vincolo dell’unica regione rileva, quindi, solo in riferimento a distinte procedure di uno stesso decreto e, pertanto, in caso di presentazione della domanda per procedure previste da decreti dipartimentali distinti, le domande possono essere presentate in regioni diverse.
Ad esempio, qualora un candidato intenda presentare la propria domanda sia per la procedura straordinaria, per titoli ed esami, finalizzata all’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno perché in possesso dei requisiti previsti dal relativo decreto dipartimentale, sia per la procedura ordinaria per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune o di sostegno, in virtù del possesso dei requisiti di ammissione previsti, questi potrà presentare domanda di partecipazione in una regione per la prima istanza e in una diversa regione per l’altra. - E’ previsto un limite di età per partecipare al concorso?
No. La legge 15 maggio 1997 n. 127, all’art. 3, comma 6, prevede che la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non sia soggetta a limiti di età, “salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione” che nel caso in esame non sono previste. - Entro quale data devono essere posseduti i requisiti necessari per la partecipazione al concorso?
Come disposto dai decreti dipartimentali di indizione e salvo riserve espresse, i titoli devono essere posseduti dal candidato entro la data di scadenza del termine fissato nel bando di concorso per la presentazione della domanda. - Valutazione master/diplomi di perfezionamento. Le tabelle dei concorsi non prevedono, ai fini della valutazione, il requisito della coerenza con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria. Questo significa che sono valutati tutti i master purché siano rispettati i requisiti formali richiesti?
La tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto ministeriale che disciplina lo svolgimento della procedura concorsuale, D.M. n. 201/2020, costituisce riferimento esclusivo per l’attività di valutazione affidata alla Commissione. - Sono in possesso di un diploma AFAM del vecchio ordinamento, nonché del diploma di scuola secondaria di secondo grado non quinquennale. Posso partecipare al concorso ordinario bandito con D.D. 499/2020 per la mia classe di concorso (A055 strumento musicale nella scuola secondaria di II grado)?
Sì. Si ricorda che la normativa stabilisce il riconoscimento del valore giuridico di laurea attribuito al titolo AFAM “congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore”. Pertanto, un diploma di fine percorso di scuola secondaria di secondo grado, quinquennale o non quinquennale che sia, risponde comunque a quanto richiesto dalla legge. - Ai sensi dell’art. 5, comma 4-bis decreto legislativo n. 59/2017, i soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA?
Si. Ai sensi dell’art. 5, comma 4-bis, i soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui alle lettere b) del comma 1 e 2 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente. - È consentita la partecipazione sia al concorso straordinario che a quello ordinario?
I docenti in regola con il possesso dei requisiti previsti dai rispettivi decreti di indizione, possono partecipare a più procedure. Un docente che abbia svolto tre anni di servizio con successivi contratti a tempo determinato nella scuola secondaria statale potrà presentare domanda ai fini della partecipazione sia al concorso ordinario ove in possesso dei requisiti dell’articolo 3 del D.D. 499/2020 o dell’articolo 1 del D.D. n. 749 del 1 luglio 2020 sia alla procedura straordinaria finalizzata all’immissione in ruolo. Il medesimo ha, altresì, facoltà di presentare domanda per l’accesso ai percorsi finalizzati al conseguimento dell’abilitazione disciplinati dal D.D. 497/2020 se in possesso dei requisiti previsti. - Che succede se supero le prove del concorso ordinario per la scuola secondaria ma, in base al numero dei posti disponibili nella regione indicata nella domanda, non sono tra i vincitori?
Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi previsti, costituisce abilitazione, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.D. 499/2020, per le medesime classi di concorso. - Quali sono i requisiti di accesso al concorso ordinario per la scuola secondaria per posti di insegnante tecnico pratico (ITP)?
La disciplina transitoria di cui all’articolo 22 del decreto legislativo n. 59 del 17 aprile 2017, come richiamata dai decreti dipartimentali di indizione delle procedure, ordinaria e straordinaria, prevede, ai fini della partecipazione ai concorsi per l’accesso ai ruoli di personale docente nella scuola secondaria, su posti comuni e di sostegno, il possesso, fino all’a. s. 2024/25, degli stessi requisiti a tutt’oggi previsti per tale tipologia di personale dalla normativa vigente in materia di classi di concorso. Gli ITP partecipano, pertanto, sia alla procedura straordinaria finalizzata all’immissione in ruolo che al concorso ordinario, con il solo diploma, e sono esonerati, fino all’anno scolastico 2024/2025, dal possesso dei 24 crediti formativi universitari o accademici nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Con gli stessi requisiti, agli insegnanti tecnico pratici è consentita la partecipazione alla procedura finalizzata al conseguimento della sola abilitazione ai sensi del D.D. 497/2020. - Possiedo l’abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria e una laurea che dà accesso a una delle classi di concorso di cui al D.P.R. 19/2016. Posso partecipare al concorso ordinario per la scuola secondaria?
Sì. In tal caso, è sufficiente all’aspirante il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono infatti esentati, a norma del comma 2 dell’articolo 3 del D.D. 499/2020, dal possesso congiunto dei 24 crediti formativi universitari o accademici nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.