Il decreto legge riguardante il concorso ordinario e quello straordinario per la scuola secondaria è pronto per essere approvato dal Consiglio dei Ministri ed essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Per quanto riguarda l’ipotesi volta a strutturare i percorsi abilitanti per chi non possiede i requisiti per partecipare al concorso straordinario, sono pronti dei tavoli tematici tra tecnici del Miur e Sindacati per predisporre l’articolato di un disegno di legge collegato alla legge di bilancio 2020.
Ecco chi può partecipare al concorso straordinario
La partecipazione alla procedura del concorso straordinario è riservata ai docenti che, tra l’anno scolastico 2011-2012 e quello 2018-2019 (per cui non vale l’anno scolastico in corso), abbiano svolto, su posto comune o di sostegno almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive. Tali annualità sono valide se il servizio svolto è di almeno 180 giorni oppure un servizio continuativo dal 1° febbraio fino al termine delle lezioni con svolgimento degli scrutini finali, inoltre tali annualità devono essere state svolte esclusivamente in scuole statali.
Almeno uno degli anni di servizio suddetti deve essere stato svolto nella classe di concorso per cui si chiede la partecipazione e si deve possedere il titolo di studio di cui all’art.5 del d.lgs. 59/2017.
Se si vuole partecipare al concorso straordinario per i posti di sostegno, il docente deve avere il relativo titolo di specializzazione.
Il docente può partecipare al concorso straordinario per una sola regione, per una sola tipologia di posto e per una sola classe di concorso.
Procedura delle prove del concorso straordinario
Si inizia con una prova scritta informatizzata, composta da quesiti a risposta multipla. A seguito di questa prova ci sarà una graduatoria dei vincitori del concorso che si baserà sulla valutazione della prova e la valutazione di alcuni titoli che verranno specificati tramite decreto ministeriale. In coda alla graduatoria dei vincitori verrà predisposto un elenco dei docenti che hanno raggiunto una valutazione non inferiore ai sette decimi ma non sono risultati tra i vincitori.
Immissioni in ruolo, 24 CFU e prova orale finale
Il decreto legge prevederà che 24 mila docenti verranno immessi in ruolo negli anni scolastici che vanno dal 2020-2021 al 2022-2023, ove occorra anche successivamente e fino all’esaurimento dei 24 mila docenti vincitori del concorso straordinario.
Questi docenti vincitori durante il loro anno di prova acquisiranno, a spese dello Stato, i 24 CFU in ambito antropo-psico-pedagogico e in metodologie e tecnologie didattiche, alla fine dell’anno di prova dovranno sostenere una prova orale con il comitato di valutazione della scuola con l’aggiunta di un membro esterno. Sarà un decreto ministeriale a stabilire le modalità di questa prova orale conclusiva del concorso straordinario e dell’immissione in ruolo.
I docenti non vincitori, ma inseriti negli elenchi degli idonei all’insegnamento, se dovessero avere un contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche, dovranno conseguire i 24 CFU in ambito antropo-psico-pedagogico e in metodologie e tecnologie didattiche (si presume a spese proprie) e dovranno superare la prova orale con il comitato valutazione e un membro esterno aggiunto.
Docenti non vincitori avranno abilitazione
I docenti che non vincono il concorso, ma ottengono una valutazione alla prova scritta non inferiore ai sette decimi, avranno l’opportunità, come abbiamo già detto, di abilitarsi prendendo i 24 CFU e superando la prova orale. Una volta abilitati potranno, almeno per adesso, passare nelle graduatorie di II fascia di Istituto.
Concorso ordinario, vincitori e idonei
Anche il concorso ordinario sarà suddiviso, tramite il bando concorsuale, in vincitori e idonei. Mentre i vincitori saranno inseriti in ruolo fino ad esaurimento, gli idonei potranno entrare nelle graduatorie di istituto di II fascia. A tal proposito le graduatorie di Istituto saranno aggiornate e aperte nel giugno 2020 per il triennio 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.