Per accedere alla graduatoria, oltre al titolo di studio richiesto per i rispettivi profili, gli aspiranti devono aver maturato un’anzianità di servizio, che sia di ruolo o precario di almeno 24 mesi (23 mesi e 16 giorni), anche non continuativi o con orario ridotto.
Il servizio è valido se prestato presso:
• la scuola dello Stato nel profilo per il quale si chiede l’iscrizione o in profilo superiore;
• le corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74);
• i corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85);
• gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A.;
• le scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
• le Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato fino all’anno accademico 2002/03 in qualità di “collaboratore scolastico” e/o “assistente amministrativo”
• Nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella regione Valle d’Aosta.
Ai fini del calcolo dei 24 mesi sono considerati validi i periodi:
• di assenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L;
• trascorsi in congedo parentale;
• il periodo di assenza dovuto all’impedimento dell’assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) nei limiti della durata della nomina,;
• di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l’anzianità di servizio come la partecipazione aduno sciopero o a un’assemblea sindacale;
• di servizio durante il quale sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt.32 e 33 del D.L.vo 151/2001 e successive modificazioni e integrazioni retribuiti al 30% e i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell’art.19 del CCNL 2006/09.
L’anzianità di servizio per il raggiungimento del biennio richiesto per l’accesso ai concorsi per soli titoli del personale ATA, vanno calcolati considerando:
• come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
• in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
• come mese intero, l’eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg:
Non è pertanto ammissibile un computo basato sull’espressione di tutto il servizio in giorni, riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta. I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno e il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.
Sono da considerare servizio a tutti gli effetti le domeniche e le festività infrasettimanali ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo. Nel caso in cui il dipendente completi tutto l’orario di servizio previsto dal CCNL , il sabato e la domenica vanno retribuite e computate nell’anzianità di servizio così come previsto dall’art. 60 del CCNL/SCUOLA.
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