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Concorso PNRR 1 da rifare per 20 mila docenti: ecco cosa dice la sentenza

Con sentenza depositata lo scorso 14 febbraio, il Tar Marche ha disposto che la prova pratica del concorso ordinario PNRR per la classe di concorso B022 per le regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Umbria debba essere ripetuta.

I ricorrenti lamentavano la violazione dell’anonimato

Con ricorso proposto da un gruppo di concorrenti difesi dall’avvocato Gaetano Liperoti, era stata rilevata la violazione del principio dell’anonimato nell’espletamento della prova pratica del concorso in questione, in quanto ai candidati era stato richiesto di apporre il proprio nome e cognome sui fogli utilizzati per la soluzione dei quesiti.

Il concorso, bandito a livello nazionale per immettere in ruolo circa 20.000 docenti, era stato strutturato a livello interregionale e le relative procedure erano state gestite per le regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Umbria, dall’Ufficio scolastico regionale delle Marche, che aveva nominato la commissione addetta alla valutazione dei candidati.

Prova pratica in modalità scritta

Nell’elaborare le tipologie di prove, la commissione aveva deciso di far svolgere la prova pratica agli aspiranti docenti della classe B022 (Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali) in modalità scritta, e proprio per detto motivo a parere del TAR doveva osservarsi il principio di anonimato.

Regola dell’anonimato a garanzia del principio di imparzialità

Il Tar Marche ha avuto occasione di evidenziare, in particolare che se la prova pratica consiste nello svolgimento di un mero testo scritto che non richiede l’esecuzione di un’attività di per sé identificabile a priori, la regola dell’anonimato, posta a garanzia del generale principio di imparzialità, sebbene prescritta dal Regolamento sui concorsi pubblici per le sole prove scritte dei concorsi, vada estesa anche alle prove pratiche.

Secondo i Giudici amministrativi occorre, dunque, distinguere l’ipotesi in cui la prova pratica consiste nella redazione di un mero elaborato scritto, rispetto alla quale non vi è ragione per non dare piena applicazione al principio dell’anonimato, dal caso in cui la prova, per le sue concrete caratteristiche e modalità di svolgimento, è insuscettibile di anonimizzazione, ossia nelle ipotesi in cui essa richieda il contatto diretto tra il candidato e la commissione, in modo che quest’ultima possa accertare la tecnica di intervento attraverso visione diretta.

Nel caso specifico del concorso per la classe B022, essendo appunto la prova pratica consistita in un mero elaborato scritto e avendo i concorrenti apposto il proprio nominativo direttamente sui fogli contenenti l’elaborato medesimo, ciò ha costituito per il Tar aperta violazione della regola dell’anonimato, essendo stata possibile l’immediata identificazione dell’autore dello scritto in fase di valutazione della prova da parte della Commissione.

La prova pratica va rinnovata

In esecuzione della sentenza, il Ministero dell’Istruzione dovrà quindi far ripetere la prova pratica a tutti i candidati e, successivamente, ripetere le prove orali con la conseguente pubblicazione di una nuova graduatoria di vincitori.

Dino Caudullo

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