Il principio del pubblico concorso ed eccezioni alla regola per motivi di pubblico interesse. Concorsi riservati e utilizzo di graduatorie esistenti. Danni erariali e spreco di denaro pubblico. La giurisprudenza costituzionale, in una sentenza particolarmente significativa sul tema, ha messo in rilievo, al termine di una ricognizione sui propri precedenti (sent. 225/2010) quali siano gli elementi che legittimano il legislatore statale e quello regionale a discostarsi dalla regola del concorso pubblico, elaborando un insieme di criteri elastici che possono essere verificati dal giudice di legittimità costituzionale. Questo insieme di test prevede:
a) che le eccezioni al principio siano, dal punto di vista numerico, rispetto alla globalità delle assunzioni da effettuare, rigorosamente contenute in percentuali limitate;
b) che l’assunzione deve corrispondere “a una specifica necessità funzionale dell’amministrazione”;
c) che siano previsti adeguati accorgimenti per assicurare comunque che il personale abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell’incarico” (sent. 225/2010; che richiama sent. 215/2009).
Altre decisioni esplicitano quale sia la natura delle “peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico”: la sent. 195 del 2010, riferendosi a precedenti pronunzie in materia sembra sintetizzare tali esigenze. In primo luogo, esse debbono essere “ricollegabili alle peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere (sentenza n. 293 del 2009)”; “devono riferirsi a specifiche necessità funzionali dell’amministrazione (sentenze n. 215 del 2009 e 363 del 2006)”; “devono essere desumibili dalle funzioni svolte dal personale reclutato (sentenze n. 81 del 2006)”. Il lavoro pluriennale dei precari delle GaE rientra completamente in tale natura.
Il secondo punto poi, la funzionalità, è l’unica difesa che l’avvocatura dello stato ha continuato a ribadire presso la Corte Europea in Lussemburgo. Peraltro, la sentenza 62 del 2012 rende esplicito che il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica dettato dal legislatore nazionale ha un effetto preclusivo di “ogni procedura di stabilizzazione del personale non di ruolo diversa dalla valorizzazione dell’esperienza acquisita”. Quindi chi può negare a noi precari la valorizzazione dell’esperienza acquisita? Forse che l’indizione di un nuovo inutile concorso nazionale scuola, se non per classi di concorso esaurite, non si figuri come lesivo del principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica? Non possiamo quindi parlare di danni erariali come già per il ministro Profumo? La previsione di una stabilizzazione risulta quindi legittima se vi sono i requisiti per l’ammissione di una eccezione al principio del pubblico concorso. Anche se le procedure selettive per la stabilizzazione del personale già in servizio si pongono in antitesi alla regola del pubblico concorso, che è di per se una procedura aperta, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, le procedure che privilegiano in vario modo gli interni nell’accesso ai posti sono ammissibili solamente se
a) si tratta di valorizzare professionalità sviluppate internamente all’amministrazione: si parla espressamente del “consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione” (sent. 215/2009 punto 7 in dir.);
b) si tratta di situazioni eccezionali, come l’assorbimento degli insegnanti di religione, che prima venivano assunti “con incarico annuale e non in base a concorso”: in tal caso “la norma …sfugge al dubbio di costituzionalità, che deriva dalla riserva di tutti i posti ai soli incaricati annuali che la stessa norma ammette al concorso” (sent 297/2006 punti 1-3- in dir.).
c) La Corte, “nella prospettiva di valorizzare le professionalità maturate all’interno della amministrazione, ha ammesso la stabilizzazione di contratti di lavoro precario, in deroga al principio del concorso pubblico di cui all’art. 97 Cost. (Si richiamano le sentt. 7/2011; 235/2010; 149/2010; 293/2009;215/2009; 363/2006; 205/2006). Semplice domanda: perchè noi precari storici NON Siamo una situazione eccezionale da stabilizzare ma una piaga da debellare in 10 anni? perche’ la nostra professionalita’ maturata vogliono cestinarla e non valorizzarla? La pratica dello “scorrimento” di graduatorie esistenti si pone in alternativa ad un nuovo pubblico concorso. Il c.d. scorrimento, cioè l’utilizzazione della graduatoria per la copertura di posti vacanti, può essere impiegata in primo luogo “per la copertura di quei posti per i quali il concorso era stato bandito e che successivamente per una qualsiasi causa si rendessero disponibili”. La dottrina piu diffusa prevedeva che ciò non costituisse un obbligo per l’amministrazione, che deve solamente motivare se non intenda avvalersi di tale facoltà.
La giurisprudenza amministrativa pone però un principio innovativo in merito allo scorrimento delle graduatorie rispetto alla regola del concorso pubblico. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, affronta il problema del rapporto tra concorso e scorrimento delle graduatorie ribaltando l’orientamento giurisprudenziale precedente: se non sussiste un obbligo incondizionato dell’amministrazione di coprire la vacanza del posto, restando all’amministrazione la piena discrezionalità sul “se” coprire il posto, è soggetta a vincoli stringenti in relazione al “quomodo”: deve in particolare motivare se decida di non valersi dello “scorrimento” delle graduatorie ma di indire un nuovo concorso. Si deve, in particolare, nella motivazione tenere in conto che “l’ordinamento attuale afferma un generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, avente una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta” ( quale contenimento della spesa pubblica con l’indizione del passato e futuro concorso? quale giustificazione è mai stata messa nel bando del passato concorso truffa per non scorrere le vecchie graduatorie dei concorsi e le GaE?); Tale favore recede “solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso” ( quali particolari discipline di settore? Il 50% e 50% come fatto fino all’altro giorno lo avevamo già! Quali particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico? A me paiono giochi per campagne elettorali alla caccia di voti!) Sembra trovare riscontro la tesi secondo la quale “nell’odierno tempo della c.d. spending review la discrezionalità nella copertura di posti vacanti ( attenzione vacanti intesi non solo al 31 agosto ma tutti quelli delle nuove classi istituite, tutte le assegnazioni provvisorie, gli utilizzi, l’organico di sostegno) è indirizzata su binari ben precisi”, nella prospettiva della economicità delle scelte di macro-organizzazione, verificando prioritariamente la possibilità di un utilizzo delle graduatorie valide ed efficaci, procedendo allo scorrimento, prima di indire un nuovo concorso per l’accesso dall’esterno. Noi precari della scuola siamo da 15 anni la spending review della scuola e di tutti i governi succedutesi in questo arco di tempo. Il nostro CUD continua a calare di anno in anno. I nostri diritti quesiti ( vedi le ferie) ci vengono tolti così senza alcun confronto e con una modifica unilaterale del CCNL.
Siamo noi la parte più debole che non ha ancora il coraggio di alzare la voce. Ma esistono sentenze costituzionali che ci danno la forza, volendo, di mettere in ginocchio non solo questo pseudo ministro dell’istruzione ma anche i precedenti geni che hanno pensato di indire concorsi truffa. Perchè con la sentenza europea alle porte e la violazione della prospettiva di economicità da parte di chi pensa di buttare per l’ennesima volta i nostri soldi al vento, abbiamo tutte le carte da giocarci. Non voi falsi esperti di finanza ed istruzione pubblica che nemmeno, a quanto pare, sapete leggere.
Alessandra Michieletto
Sos precari Gilda Venezia Comitato tutela docenti precari legge 296/2006