Il 5 Agosto è stata presentata dall’onorevole Casu un’interrogazione parlamentare diretta al Ministro Valditara per mettere in risalto un’enorme disparità generata dalla procedura concorsuale riservata ai dirigenti scolastici di cui al D.M.107/23.
Disparità tanto lampante quanto taciuta.
Ebbene il suddetto concorso ha previsto due differenti prove di accesso per le due categorie di ricorrenti
avverso la precedente tornata concorsuale del 2017.
I ricorrenti A hanno, all’epoca dei fatti, superato la sola preselettiva ed ora sono stati sottoposti ad una prova a risposta multipla per accedere al corso intensivo di formazione (non selettivo) di cui al suddetto D.M..
I ricorrenti B, invece, possono vantare il superamento di ben due prove del concorso 2017 (preselettiva + prova scritta) e con la procedura riservata sono stati sottoposti ad una prova orale completando di fatto l’intero iter concorsuale (come normalmente previsto in ogni concorso che si rispetti) e accedendo, in seguito, al corso intensivo di formazione.
Sorgono immediate e spontanee alcune domande: per quale oscura ragione per i ricorrenti A il D.M. 107 non prevede alcuna prova orale che completi integralmente l’iter concorsuale? Un test a crocette è sufficiente per diventare dirigenti scolastici? Ma non è tutto. Lo stesso D.M. prevede che le due categorie di ricorrenti, pur nella loro diversità, confluiscano in un’unica graduatoria senza tenere in alcuna considerazione né il maggior numero di prove superate dai ricorrenti B nel concorso 2017 né l’inconciliabilità delle prove previste dalla procedura riservata per le due categorie di ricorrenti.
L’interrogazione dell’onorevole Casu, semplicemente, chiede l’intervento del Ministro perché, se da un lato appare coerente sottoporre le due categorie di ricorrenti a prove differenti, dati i diversi livelli di partenza, dall’altro è manifestatamente incoerente e inverosimile che la prova in più svolta dai ricorrenti B e il loro completamento dell’iter concorsuale non vengano riconosciuti minimamente. Esiste un’evidente questione di distorta attribuzione del merito.
Suggerisco di leggere attentamente l’interrogazione dell’onorevole Casu (che viene riportata integralmente) con la speranza di sollecitare il Ministro Valditara affinché intervenga subito, accogliendo la richiesta dell’onorevole, per correggere questa palese ingiustizia.
“ Lunedì 5 agosto 2024, seduta n. 340
CASU. — Al Ministro dell’istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
con decreto n. 1259 del Direttore generale del Ministero dell’istruzione, università e ricerca del 23 novembre 2017 è stato indetto un concorso per dirigente scolastico articolato in tre prove: una preselettiva, una scritta e una orale;
da notizie di stampa si apprende che nella procedura di svolgimento del concorso si sono registrate molte criticità che hanno portato a numerosi ricorsi;
in seguito la legge n. 14 del 2023, di conversione del decreto-legge n. 228 del 2022 (cosiddetto «decreto milleproroghe») ha disposto l’emanazione di un decreto ministeriale per definire le modalità di partecipazione ad un corso intensivo e alla successiva prova finale (previo completamento delle pratiche concorsuali in sospeso) per candidati con determinati requisiti;
l’8 giugno 2023 il decreto n. 107 del Ministro dell’istruzione e del merito ha emanato la procedura riservata volta a bandire un concorso con prova di accesso e corso intensivo di formazione e relativa prova finale;
questo quadro normativo ha determinato ad avviso dell’interrogante una palese ingiustizia tra:
ricorrenti scritto (di seguito ricorrenti A) che hanno superato la sola preselettiva e ricorrenti orale (di seguito ricorrenti B) che, invece, hanno superato due prove (preselettiva e scritto);
in contraddizione con la differenziazione sopra ricordata, però, è stata prevista una sola graduatoria nella quale vengono fatti confluire sia i «ricorrenti A» sia i «ricorrenti B»;
questa decisione appare all’interrogante inspiegabile e potenzialmente capace di creare gravi ingiustizie svantaggiando i «ricorrenti B» cui non viene riconosciuta alcuna precedenza pur avendo, come detto, già superato due prove su tre nel concorso del 2017, e ora con il concorso riservato anche la terza prova orale, completando così l’intera procedura;
la questione nel giugno 2023 era già stata posta dall’interrogante all’attenzione del Ministro interrogato, senza però ricevere alcuna risposta –:
quali iniziative di competenza intenda adottare il Ministro interrogato per sanare l’ingiustizia e la disparità descritta in premessa e tuttora in atto tra i soggetti che, pur avendo svolto tipologie differenti di prove, saranno inclusi in un’unica graduatoria”.
Antonina Caltavuturo
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