Modeste ragioni pro concorso riservato con titoli e servizi degli insegnanti di religione cattolica incaricati annuali con più di 36 mesi di servizio.
A) Gli IdR, per Legge n.186 del 18 luglio 2003, hanno stato giuridico uguale a quelle dei Docenti di altre materie (unica differenza nomina d’Intesa fra Vescovo d USR, ossia, Dirigenza Scolastica).
B) Gli IdR, ricevono per insegnare dal Vescovo, ex articolo 804 del Codice di Diritto Canonico, l’Idoneità diocesana come dai seguenti atti giuridici intus et extra Ecclesia:
1)Protocollo Addizionale dell’Accordo di Revisione del Concordato 1984 (Legge n.121 del 23 marzo 1985) “L’insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica”;
2)DPR., n. 751 del 16 dicembre 1985 al punto 2.5: “L’IRC., è impartito da insegnanti in possesso di Idoneità riconosciuta dall’ordinario diocesano e da esso non revocata”;
3)Delibera n. 41 della CEI., del 18 maggio 1990:” L’Ordinario del luogo riconosce l’Idoneità mediante proprio decreto”.
C) Gli IdR., per l’Idoneità diocesana hanno abilitazione, come dai seguenti atti giuridici statali:
1)Parere Consiglio di Stato Sezione I n.76 del 4 marzo 1958:” Gli insegnanti di religione non sono soltanto insegnanti incaricati in via generica e di fatto, ma sono in possesso di una speciale abilitazione. Dunque non semplici incaricati, ma incaricati in possesso di un particolare titolo di abilitazione all’insegnamento religioso”;
2)Circolare Ministero P.I. n.301 del 30 novembre 1974: “gli insegnanti di religione, stante la particolare natura del loro rapporto di impiego, sono come incaricati a tempo indeterminato”;
3)Circolari Ministero P.I. n. 127 del 14 maggio 1975 et n. 217 dell’11 settembre 1978: “L’Idoneità esprime l’autorizzazione dell’Ordinario diocesano al docente di religione (religioso o laico) ha valore giuridico di abilitazione all’insegnamento e può revocarsi a giudizio insindacabile dell’Ordinario”.
D) Gli IdR, per l’Idoneità diocesana-Abilitazione e più di 36 mesi di servizio, devono avere un Concorso Riservato e non selettivo, in uguaglianza ai Docenti abilitati di altre materie e con più di 36 mesi servizio come dai seguenti atti giuridici:
1)Legge n.107 del 13 Luglio 2015; 2)D.L.vo n.59 del 13 Aprile 2017; 3)Legge n.159 del 20 Dicembre 2019.
E) Si obietta, ma se gli IdR, sono abilitati, perché nel 2004 il Concorso Ordinario?
1) Nel 2004, i Titoli posseduti dagli IdR, (a scanso di equivoci, non ci si riferisce ai Titoli Pontifici ex DPR n. 175 del 2 febbraio 1994), cioè, il Diploma Triennale in Scienze Religiose+Laurea Civile o Magistero in Scienze Religiose, non erano equiparabili alle Lauree civili, ossia, vi erano le cautele dello Stato Italiano a immettere in ruolo IdR., senza garanzie di conoscenze legislativo-didattiche e difatti le due prove scritte ed orale non riguardarono l’IRC..
F) Si obietta che la Legge n.186 del 18 luglio 2003, resti in vigore.
Altresì incontestabile che:
1) Dal 2004, ci sono stati fatti nuovi, tipo la “Intesa” del 2012 fra CEI., e MIUR., ex DPR., n.175 del 28 giugno 2012 che ha aperto alla trasformazione dei vecchi Titoli in Scienze Religiose e renderli equipollenti alle Lauree Statali, la qualcosa definita con DPR., n.63 del 27 maggio 2019;
2) La Legge n.186 del 18 luglio 2003, risulta disapplicata nella parte relativa ai “Concorsi ogni tre anni, per il 70% dei posti”, anzi, tale disapplicazione è fatto implicitamente pacifico, se da allora i posti vacanti sono stati coperti da Incaricati annuali che ex lege dovrebbero ricoprire solo il 30% dell’organico, ma attualmente ricoprono la metà dell’organico; a tale acclarata disapplicazione che ha impedito agli IdR., di poter essere immessi in ruolo, avrebbe dovuto far seguito come da consuetudine, l’ope legis che nel corso degli anni ha consentito nella scuola, l’immissione in ruolo con Concorso Riservato dei Docenti di altre materie, la qualcosa confermata dal Consiglio di Stato Sezione VI con sentenza n.868 del 3 febbraio 2020.
G) Si obietta che gli IdR., precari, come tali, essendo pubblici impiegati devono “meritare” di insegnare per Concorso Pubblico ex art. 97 Cost., comma 3’.
Premesso che resta davvero incomprensibile che IdR., per decenni in grado di svolgere il proprio lavoro, debbano sottoporsi, magari, a qualche anno dalla stessa loro pensione, ad una “prova” di merito, devesi rilevare che:
1)L’art. 97 Cost.., al comma 3’ non parla di Concorso “Ordinario”, ossia, il “merito” può verificarsi anche da Titoli e servizi (a ciò si richiami il Consiglio di Stato Sezione VI con sentenza n.868 del 3 febbraio 2020):
2)L’art. 97 Cost., ai commi 1’ e 2’ dice: “I Pubblici Uffici siano organizzati garantendo buon andamento e competenze”, ne deriva la conferma d’importanza di Titoli e servizi in possesso dagli IdR., con più di 36 mesi ed Idoneità diocesana-Abilitazione.
H) Rischi di “crisi sistemica” dell’IRC., se si fa il Concorso Ordinario per gli IdR., la cui “condizio”, appunto, è il non riconoscimento di Idoneità diocesana-Abilitazione:
1) Spezza il vincolo Concordatario-Costituzionale fra Vescovo ed IdR., che può aprire alla trasformazione dell’IRC, in “Storia delle Religioni”;
2) Declassa gli IdR., non di ruolo a supplenti annuali fino al 30 giugno e con perdita di permessi, ferie e pensionistica (se no, perché gli atti giuridici statali succitati non dicono espressamente di nessuna differenza fra Incaricati Annuali e Supplenti?);
3) Conflitto di interessi degli IdR., Incaricati annuali con i Laureati in Scienze Religiose: da anni gli IdR., Incaricati annuali su richiesta degli Ordinari Diocesani sono Tutor di Tirocino dei Laureati in Scienze Religiose e stilandone relazione circa “Attitudini disciplinari, didattiche ecc” da inviare agli Uffici Diocesani ed ora Tutor e Tirocinanti sarebbero alla pari al Concorso Ordinario per IRC., ma se il servizio d’insegnamento è importante visto che si chiede il Tirocinio ai laureati, ci starebbe da capire perché non se ne tiene conto pro Concorso Riservato di chi ha più di 36 mesi di servizio.
I) La Legge n. 121 del 23 marzo 1985, assegna alla CEI., l’assenso o no ad un Concorso IdR, ma non di redigere il Bando di Concorso, aspettandosi, intanto, scorrimento della graduatoria degli IdR., idonei nel 2004, da cui un riesame della procedura concorsuale per IdR., Incaricati annuali.
L) L’Articolo 1 Bis della Legge n.159 del 20 Dicembre 2019, prevede un concorso con quota pari al 50% dei posti riservato gli IdR., con Idoneità diocesana, e 36 mesi di servizio; qui, manca l’indicazione per rimanente 50% dei posti e comunque data la esorbitanza dei precari, non basterebbe nemmeno il 70% a coprire le cattedre, vieppiù, tale ulteriore incongruenza-carenza di Bando, fa capire la giustezza del Concorso Riservato per Titoli e Servizio.
M) Il Concorso Riservato per Titoli e Servizi degli IdR., si giustifica perché a COSTO ZERO SE NON A RISPARMIO per lo Stato e lo si evince da studi sindacali presentati alla Commissione Istruzione del Parlamento nel 2015 in ordine al DDL., n.1934:” Immissione in ruolo degli Incaricati annuali dell’IRC., ad invarianza di spesa. La condizione degli Incaricati annuali dell’IRC., che prevede al quinto anno di insegnamento l’inquadramento economico e progressione economica di carriera come per il personale a tempo indeterminato in base al DPR., n.399 del 23 agosto 1988, fa sì che l’immissione in ruolo di questo personale e successive modificazioni e integrazioni, così come per quelli assunti a tempo indeterminato a seguito del Concorso del 2004, nel triennio 2005/2007, sia a parità di costi oppure a risparmio. Ipotizzando l’immissione in ruolo al 1°settembre 2015, di 3.782 (organico 70%), di 370 (organico 80%), di 8.769 (organico 90%), di 11.168 (organico 100%) di IdR., inquadrati al 31 agosto 2015 in qualità di Incaricati annuali nella fascia stipendiale 15-20, si avrebbe un’ immissione in ruolo ad invarianza di spesa, oppure, a risparmio nella misura rispettivamente di circa 57.927.110,44 euro (organico 70%), di circa 93.937.243,52 euro (organico 80%), di circa 129.977.748,92 euro (organico 90%) e di 166.001.667,40 euro (organico 100%)”.
Tale situazione di precariato è lecito immaginare sia in entità maggiore a distanza di cinque anni.
In Conclusione, ci auguriamo che questa sequela di ragioni giuridiche e logiche pro Concorso Riservato di IRC., siano valutate al Tavolo di confronto M.I.,- CEI., a difesa piena della revisione del Concordato del 1984, fra Stato e Chiesa ed a riconoscimento dei diritti di una categoria di lavoratori della Scuola, quali gli IdR., Incaricati con più di 36 mesi di servizio e rispettosi della Costituzione Repubblicana quanto della ricevuta Idoneità diocesana, dalla quale non debbono, non possono non vogliono essere svincolati, in modo non rispondente a termini di legge e/o assai poco convincente.
Enrico Cavalli
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