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Concorso scuola 2019, come cambia il reclutamento dei docenti

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Possiamo senza dubbio affermare che il 2019 è l’anno dei concorsi: oltre al concorso straordinario infanzia e primaria, le cui prove orali potrebbero aversi a breve, si attende il concorso ordinario sempre per la scuola dell’infanzia e primaria.

Invece, per la scuola secondaria, è previsto un primo concorso che dovrebbe seguire le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019 sul reclutamento.

Concorso aperto a tutti i laureati

Prima di tutto bisogna ricordare che dal prossimo concorso a cattedra, il cui bando è previsto entro l’estate, potranno partecipare tutti i laureati  i candidati in possesso della laurea magistrale ma privi di abilitazione. A questo requisito, tuttavia, deve essere aggiunto il possesso dei 24 CFU, ovvero crediti formativi universitari nelle “discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche”, che restano requisito d’accesso come previsto dal Decreto Legislativo n. 59/2017.

Pertanto, per partecipare al prossimo concorso docenti non sarà necessario possedere un’abilitazione all’insegnamento (TFA o SSIS), ma solo i requisti appena descritti, ovvero laurea e 24 CFU.

Per quanto riguarda i posti banditi per il sostegno, oltre ad i requisiti dei posti comuni, sarà necessario avere la specializzazione sul sostegno.

La riforma del reclutamento prevede la possibilità di concorrere in un’unica regione e per una sola classe di concorso “distintamente” per il primo e secondo grado e per i posti di sostegno, a cui si accede, ricordiamo, se in possesso del titolo e della specializzazione.

Si formerà una graduatoria di vincitori che avrà valenza biennale, così come sarà biennale l’indizione delle procedure concorsuali.

La graduatoria sarà composta da un numero di candidati pari, al massimo, ai posti messi a concorso. Pertanto non sono previsti idonei.

I posti verranno banditi in base al fabbisogno regionale, quindi è possibile che in alcune regioni non si attivino le procedure concorsuali, in base a quanto riferito dallo stesso ministro Bussetti.

Stop al FIT triennale: chi vince farà un anno di formazione e prova

Un altro punto molto importante su cui soffermarsi è quello relativo all’abolizione del sistema di formazione iniziale adottato dal decreto Legislativo n. 59/2017, in merito ai tre anni di formazione iniziale e tirocinio che i vincitori di concorso dovevano sostenere prima di entrare in ruolo.

Infatti, in base alla legge di bilancio 2019, il termine FIT viene sostituito in “percorso annuale di formazione iniziale e prova“. Questo percorso sarà quindi annuale, cioè una volta vinto il concorso, il docente dovrà frequentare questo anno di “transizione” alla cattedra definitiva. Prima però sarà necessaria una valutazione finale.

L’esonero dal conseguimento dei 24 CFU

Il requisito dei 24 crediti formativi nei settori antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie didattiche è stato introdotto dal Decreto legislativo 59/17, un provvedimento che deriva da una delle 9 deleghe contenute nella legge 107/15, la cosiddetta Legge Buona Scuola. Ma tale requisito non è valido per tutti.

L’esonero dal conseguimento dei 24 CFU è valido per:

  • chi ha un’abilitazione specifica sulla classe di concorso,
  • chi ha la laurea (con piano di studio completo per l’accesso a quella classe di concorso) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche),
  • chi ha l’abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso richiesta,
  • chi ha la laurea più 3 anni di servizio svolti negli ultimi 8 anni, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione.

Come acquisire i 24 CFU

Le Università e gli Enti dell’AFAM hanno già istituto (o continueranno a farlo) appositi corsi per consentire l’acquisizione dei 24 crediti o di parte di essi.

Possono essere riconosciuti tutti i crediti acquisiti nei normali percorsi accademici, con esami aggiuntivi, attraverso Master di I e II livello e durante i Dottorati di ricerca o le scuole di specializzazione.

Per chi non è ancora laureato è prevista la possibilità di un semestre aggiuntivo, senza costi ulteriori, nel quale conseguire i crediti.

Possono essere acquisiti in modalità telematica un massimo di 12 crediti. Vanno acquisiti almeno 6 crediti in almeno 3 dei 4 ambiti disciplinari.

Esami e settori scientifico disciplinare dei 24 CFU

Per partecipare al concorso bisogna avere 24 CFU nei seguenti 4 ambiti:

Pedagogia, Pedagogia speciale e Didattica dell’inclusione

– Esami riconosciuti in automatico: M-PED (tutti i settori scientifico disciplinari), CODD/04, ABST/59, ADPP/01

– Esami che richiedono la certificazione delle Università: ISME/01, ISME/02, ISDC/01 e ISDC/05

Psicologia

– Esami riconosciuti in automatico: M-PSI (tutti i settori scientifico disciplinari), CODD/04, ABST/58, ISSU/03, ISME/03, ISDC/01

– Esami che richiedono la certificazione delle Università: ADPP/01

Antropologia
– Esami riconosciuti in automatico: M-DEA 01, M-FIL 03, ABST/55

– Esami che richiedono la certificazione delle Università: L-ART/08, CODD/06, ISSU/01, ISSU/02, ADEA/01, ADEA/03, ADEA/04

Metodologie e Tecnologie didattiche generali

– Esami riconosciuti in automatico: M-PED 03, M-PED 04

– Esami che richiedono la certificazione delle Università: MAT/04, FIS/08, L-LIN/02, M-EDF/01, M-EDF/02, CODD/04, ABST/59, ADES/01 relativamente alla specifica area disciplinare

– Esami segnalati negli allegati B e C del DM 616 del 10 agosto 2017, divisi sulla base delle classi di concorso e che vanno certificati, come attinenti ai contenuti richiesti, dalla struttura accademica nella quale sono stati conseguiti

Attenzione: si devono possedere almeno 6 CFU/CFA in almeno tre dei quattro ambiti disciplinari previsti dal DM 616/2017.

 

Quanto costa acquisire 24 CFU

Il decreto specifica che chi ancora non si è laureato, potrà integrare i crediti formativi mancanti a titolo gratuito, mentre, chi è già laureato e deve integrare gli esami potrà farlo pagando al massimo 500 euro, che saranno ridotti in proporzione al reddito e al numero di crediti da conseguire.

 

I precari storici hanno una riserva del 10%

In questa nuova impostazione del reclutamento non è previsto nessun concorso riservato ai precari almeno con 36 mesi di servizio, diversamente da quanto espresso dai decreto attuativo alla legge 107.
Ne consegue che al prossimo concorso docenti potranno partecipare anche i precari storici con almeno 3 anni di servizio negli ultimi otto.

Questi partecipanti, non avranno una procedura riservata ad hoc, quindi, ma una riserva del 10% dei posti totali sul concorso ordinario per laureati non abilitati.

Inoltre, per questi candidati con tre annualità di servizio negli ultimi otto anni non sono richiesti i 24 CFU e potranno
concorrere in una delle classi di concorso in cui hanno
lavorato almeno 1 anno.

Le prove del concorso

Le prove del concorso saranno in totale tre: due scritti e un’orale per il posto comune, mentre per il concorso sui posti di sostengo è previsto uno scritto a carattere nazionale e un orale.

Il primo scritto sarà valutato come superato con una valutazione di sette decimi, il suo superamento è necessario per accedere alla seconda prova, che si riterrà superata sempre con sette decimi.

Per quanto riguarda la prova orale, oltre a valutare le conoscenze nelle materie di competenze, verificherà la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B.

Ogni commissione pubblicherà la propria graduatoria per chi ha superato le prove, sommando i punteggi ai titoli.

LA RIFORMA DEL RECLUTAMENTO NELLA LEGGE DI BILANCIO

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