Il 2019 sarà ricordato come l’anno dei concorsi per la scuola. Prima quello dell’infanzia e primaria (bando in pubblicazione nelle prossime settimane), poi quello della secondaria di primo e secondo grado.
Grande interesse per quello della scuola media e superiore con 48.536 posti disponibili di cui più di 8mila per il sostegno (8.491 per l’esattezza).
Per il posto comune bisognerà essere in possesso di uno dei seguenti titoli dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure laurea (magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche oppure abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione.
Si può partecipare anche con il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente oppure laurea più tre annualità di servizio (anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione)
Per i posti di insegnante tecnico-pratico (ITP), il requisito richiesto sino al 2024/25 è il diploma di accesso alla classe della scuola secondaria superiore (tabella B del DPR 19/2016 modificato dal Decreto n. 259/2017).
Per i posti di sostegno, i requisiti sono quelli già indicati per i posti comuni oppure quelli per i posti di ITP, più il titolo di specializzazione su sostegno.
Per il concorso relativo ai posti comuni ci saranno due prove scritte e una prova orale. Per i posti di sostegno: una prova scritta; una prova orale.
La prima prova scritta avrà l’obiettivo di valutare il grado di conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso. Nel caso di classi di concorso riguardanti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta.
La prova sarà superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria perché sia valutata la prova successiva.
La seconda prova scritta per i candidati a posti comuni ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche.
La prova sarà superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.
Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla successiva prova orale.
I giovani laureati devono anche considerare la presenza, probabilmente massiccia, dei precari storici, ovvero coloro che già hanno esperienza fra i banchi di scuola e che attendono di essere stabilizzati. Per loro, o meglio, per chi ha maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto, è riservata una quota pari al 10% dei posti totali.
Non solo: con l’approvazione del provvedimento che include Quota 100 e Reddito di cittadinanza, nelle graduatorie di merito i titoli dei precari varranno il 40% del punteggio complessivo.
Ciò si traduce nel fatto che tra i titoli valutabili sarà particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale sarà attribuito un punteggio fino al 50% del punteggio attribuibile ai titoli.
In pratica, nelle graduatorie di merito del concorso fino a 20 punti su un totale di 100, potranno andare ai titoli di servizio.
Tuttavia, dopo l’intesa fra Miur e sindacati del 24 aprile, la situazione potrebbe modificarsi per quanto riguarda la procedura concorsuale per i precari.
Bisogna inoltre dire che per questi candidati con tre annualità di servizio negli ultimi otto anni non sono richiesti i 24 CFU nei settori antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche e potranno concorrere in una delle classi di concorso in cui hanno lavorato almeno 1 anno.
Al concorso scuola 2019 secondaria, infine, ricordiamo che potranno accedere con il solo requisito del diploma: gli insegnanti tecnico-pratici sino al 2024/2025 potranno partecipare alle procedure concorsuali con il solo titolo di studio del diploma e senza l’obbligo del conseguimento dei 24 CFU.
In seguito, dopo l’anno scolastico 2024/2025, se non dovesse intervenire alcuna modifica, per gli ITP che vogliono partecipare al concorso sarà richiesta la laurea oppure un diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, o in alternativa, un titolo equipollente o equiparato, in coerenza con le classi di concorso vigenti al momento dell’indizione del concorso, oltre ad i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche.
Le assunzioni dei vincitori del concorso scuola 2019 si svolgeranno pertanto a settembre 2020, quindi molte cattedre il prossimo anno scolastico resteranno scoperte.
Una volta vinto il concorso scuola secondaria 2019, il docente inizierà un “percorso annuale di formazione iniziale e prova“. Questo percorso sarà quindi annuale, ovvero, una volta vinto il concorso, il docente dovrà frequentare questo anno di “transizione” alla cattedra definitiva. Prima però sarà necessaria una valutazione finale.
Pertanto, è stato abolito il sistema di formazione iniziale adottato dal decreto Legislativo n. 59/2017, in merito ai tre anni di formazione iniziale e tirocinio che i vincitori di concorso dovevano sostenere prima di entrare in ruolo.
Un volta superato l’anno e confermato in ruolo, il docente vincitore di concorso dovrà restare altri quattro anni nella stessa scuola in cui ha superato l’annualità di formazione e prova, per un totale di cinque anni di blocco sulla stessa sede.
La norma che regolamenta l’acquisizione dei 24 CFU/CFA nei settori antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche è il decreto ministeriale 616/17.
Per Università e istituzioni AFAM statali il costo massimo del pacchetto formativo è di 500 euro, questa cifra si riduce in base al reddito e al numero di crediti da acquisire.
Ambito della Pedagogia, Pedagogia speciale e Didattica dell’inclusione:
M-PED (tutti i settori), CODD/04, ABST/59, ADPP/01 + ISME/01 e /02 , ISDC/01 e /05
Ambito della Psicologia:
M-PSI (tutti i settori), ABST/58, ISSU/03, ISME/03, ISDC/01, ADPP/01 (se non valutato nell’area pedagogica)
Ambito dell’Antropologia:
M-DEA/01, M-FIL/03, ABST/55 + L-ART/08, CODD/06, ISSU/01 e /02, ADEA/01, /03 e /04
Ambito delle metodologie e tecnologie didattiche:
M-PED/03 e /04
e in relazione alla classe di concorso:
MAT/04, FIS/08, L-LIN/02, M-EDF/01 e /02, CODD/04, ABST/59, ADES/01 + le attività formative dei settori indicati dagli Allegati B e C del DM 616/2017, a condizione che siano declinate nei termini delle metodologie e tecnologie didattiche per gli insegnamenti compresi nelle classi di concorso.
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– DM 259/17 e relative tabelle (Decreto correttivo e integrativo del DPR 19/16)
– DPR 19/16 e relative tabelle (Nuovo regolamento delle classi di concorso)
– Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 (Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali)
– Decreto Ministeriale 92 del 23 febbraio 2016 – Titoli di specializzazione per A-23 (Italiano L2)
– Decreto Ministeriale 93 del 23 febbraio 2016 – Ambiti disciplinari nuove classi di concorso
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