C’è molta attesa per la scuola secondaria, per la quale è previsto un concorso il cui bando potrebbe arrivare probabilmente fra l’estate e l’autunno.
Tale concorso seguirà le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019 sul reclutamento degli insegnanti.
L’aspetto più importante da sottolineare è che il concorso sarà aperto a tutti i laureati, ovvero parteciperanno i candidati in possesso della laurea magistrale ma privi di abilitazione. A questo requisito, tuttavia, deve essere aggiunto il possesso dei 24 CFU, ovvero crediti formativi universitari nelle “discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche”, che restano requisito d’accesso come previsto dal Decreto Legislativo n. 59/2017.
Per quanto riguarda i posti banditi per il sostegno, oltre ad i requisiti dei posti comuni, sarà necessario avere la specializzazione sul sostegno, i cui corsi saranno attivati dalle Università prima dell’estate.
C’è tuttavia un punto che ha suscitato parecchie polemiche per quanto riguarda il prossimo concorso docenti. Stiamo parlando della partecipazione degli insegnanti tecnico pratici: infatti, questi candidati, potranno accedere alle procedure concorsuali con il solo requisito del diploma: “gli insegnanti tecnico-pratici sino al 2024/2025 potranno partecipare alle procedure concorsuali con il solo titolo di studio del diploma e senza l’obbligo del conseguimento dei 24 CFU.
In seguito, dopo l’anno scolastico 2024/2025, se non dovesse intervenire alcuna modifica, per gli ITP che vogliono partecipare al concorso sarà richiesta la laurea oppure un diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, o in alternativa, un titolo equipollente o equiparato, in coerenza con le classi di concorso vigenti al momento dell’indizione del concorso, oltre ad i 24 CFU nelle “discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche”.
Le lamentele di molti aspiranti sono le seguenti: “Perchè io devo aver conseguito una laurea ed ottenuto i 24 CFU e a loro basta un diploma?”
Al momento, dobbiamo ricordare che gli ITP dal punto di vista professionale sono equiparati, secondo le normative vigenti, ai docenti laureati sia per quanto riguarda la valutazione sia per quanto riguarda il voto in sede di scrutinio. Essi sono perfettamente autonomi per quanto riguarda lo svolgimento delle attività didattiche.
Peraltro, i docenti ITP possono partecipare anche alle procedure sul sostegno, purchè in possesso del titolo di specializzazione. Come abbiamo visto, a breve partiranno i corsi di specializzazione sul sostegno a cui potranno accedere anche gli ITP.
La riforma del reclutamento prevede la possibilità di concorrere in un’unica regione e per una sola classe di concorso “distintamente” per il primo e secondo grado e per i posti di sostegno.
Si formerà una graduatoria di vincitori che avrà valenza biennale, così come sarà biennale l’indizione delle procedure concorsuali.
E’ bene sottolineare come ciascun candidato potrà partecipare fino a quattro procedure. Ciò vuol dire che si potrà fare domanda per:
– per una sola classe di concorso della scuola secondaria di primo grado
– per i posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado
– per una sola classe di concorso della scuola secondaria di secondo grado
– per i posti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado
Le prove del concorso saranno in totale tre: due scritti e un’orale per il posto comune, mentre per il concorso sui posti di sostengo è previsto uno scritto a carattere nazionale e un orale.
Il primo scritto sarà valutato come superato con una valutazione di sette decimi, il suo superamento è necessario per accedere alla seconda prova, che si riterrà superata sempre con sette decimi.
Per quanto riguarda la prova orale, oltre a valutare le conoscenze nelle materie di competenze, verificherà la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B.
Ogni commissione pubblicherà la propria graduatoria per chi ha superato le prove, sommando i punteggi ai titoli.
Un altro punto molto importante su cui soffermarsi è quello relativo all’abolizione del sistema di formazione iniziale adottato dal decreto Legislativo n. 59/2017, in merito ai tre anni di formazione iniziale e tirocinio che i vincitori di concorso dovevano sostenere prima di entrare in ruolo.
Infatti, in base alla legge di bilancio 2019, il termine FIT viene sostituito in “percorso annuale di formazione iniziale e prova“. Questo percorso sarà quindi annuale, cioè una volta vinto il concorso, il docente dovrà frequentare questo anno di “transizione” alla cattedra definitiva. Prima però sarà necessaria una valutazione finale.
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