La legge di bilancio 2019, fra gli interventi previsti per la scuola e l’istruzione, prevede una riforma del reclutamento per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
Adesso che le manovra è stata approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, possiamo dunque analizzare i punti che riguardano proprio il reclutamento di nuovi docenti della scuola secondaria.
Un punto che questa testata vuole sottolineare è quello relativo alla partecipazione degli insegnanti tecnico pratici alle prossime procedure concorsuali.
Infatti, il nuovo reclutamento prevede che per i posti comuni messi a bando, potranno fare richiesta di partecipazione gli insegnanti tecnico pratici con il solo diploma.
Il testo specifica anche che gli insegnanti tecnico-pratici sino al 2024/2025 potranno partecipare alle procedure concorsuali con il solo titolo di studio del diploma e senza l’obbligo del conseguimento dei 24 CFU.
Dopo l’anno scolastico 2024/2025, se non dovesse intervenire alcuna modifica, per gli ITP che vogliono partecipare al concorso sarà richiesta la laurea oppure un diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, o in alternativa, un titolo equipollente o equiparato, in coerenza con le classi di concorso vigenti al momento dell’indizione del concorso, oltre ad i 24 CFU nelle “discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche”.
L’intenzione del Governo è quella di emanare il primo concorso dopo la riforma già nel 2019. In base a quanto anticipato da fonti parlamentari, non è escluso che il bando di concorso del 2019 possa arrivare già prima dell’estate, anche se ovviamente, come l’esperienza insegna, il tutto potrebbe posticiparsi oltre.
Infatti, i tempi necessari per redigere e pubblicare decreto ministeriale e bando di concorso, allegati compresi, potrebbe richiedere diversi mesi.
Ricordiamo che un altro punto molto importante della riforma del reclutamento è quello dell’abolizione del sistema di formazione iniziale adottato dal decreto Legislativo n. 59/2017, in merito ai tre anni di formazione iniziale e tirocinio che i vincitori di concorso dovevano sostenere prima di entrare in ruolo.
Infatti, in base alla legge di bilancio 2019, il termine FIT viene sostituito in “percorso annuale di formazione iniziale e prova“. Questo percorso sarà annuale, cioè una volta vinto il concorso, il docente dovrà frequentare questo anno di “transizione” alla cattedra definitiva. Prima però sarà necessaria una valutazione finale.
Un volta confermato in ruolo il docente vincitore di concorso, questo dovrà restare altri quattro anni nella stessa scuola in cui ha superato l’annualità di formazione e prova, per un totale di cinque anni di blocco sulla stessa sede.
Le prove del concorso saranno in totale tre: due scritti e un’orale per il posto comune, mentre per il concorso sui posti di sostengo è previsto uno scritto a carattere nazionale e un orale.
Il primo scritto sarà valutato come superato con una valutazione di sette decimi, il suo superamento è necessario per accedere alla seconda prova, che si riterrà superata sempre con sette decimi.
Per quanto riguarda la prova orale, oltre a valutare le conoscenze nelle materie di competenze, verificherà la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B.
Ogni commissione pubblicherà la propria graduatoria per chi ha superato le prove, sommando i punteggi ai titoli.
In questa nuova impostazione del reclutamento non è previsto nessun concorso riservato ai precari almeno con 36 mesi di servizio, diversamente da quanto espresso dai decreto attuativo alla legge 107.
Ne consegue che al prossimo concorso docenti potranno partecipare anche i precari storici con almeno 3 anni di servizio negli ultimi otto.
Questi partecipanti, non avranno una procedura riservata ad hoc, quindi, ma una riserva del 10% dei posti totali sul concorso ordinario per laureati non abilitati.
Inoltre, per questi candidati con tre annualità di servizio negli ultimi otto anni non sono richiesti i 24 CFU e potranno
concorrere in una delle classi di concorso in cui hanno
lavorato almeno 1 anno.
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