E’ stato approvato dall’XI Commissione lavoro del Senato un emendamento al decreto di conversione di “quota 100” teso a valorizzare l’esperienza e titoli di servizio nel prossimo concorso della scuola secondaria.
Come abbiamo scritto in precedenza, l’emendamento ha come primo firmatario il senatore leghista Mario Pittoni ma è stato sottoscritto anche da parlamentari del Movimento, tra i quali la senatrice Bianca Laura Granato.
Il testo del decreto riferisce infatti che “Al fine di fronteggiare gli effetti della ”pensione quota 100” sul sistema scolastico e garantire lo svolgimento dell’attività didattica, nel primo dei concorsi cui all’articolo 17, comma 2 lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, bandito successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le graduatorie di merito sono predisposte attribuendo ai titoli posseduti un punteggio fino al 40 per cento di quello complessivo. Tra i titoli valutabili è particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale è attribuito un punteggio fino al 50 per cento del punteggio attribuibile ai titoli”.
Ciò vuol dire che al prossimo concorso scuola 2019 debba essere attribuito ai titoli il 40% del punteggio finale e, all’interno di questa quota, che la metà sia riconosciuta al servizio. Nella pratica, ciò si traduce che nelle graduatorie di merito del concorso fino a 20 punti su un totale di 100, potranno andare ai titoli di servizio.
Blindare la quota del 10% riservata ai docenti precari
La riforma del reclutamento, ricordiamo, prevede che al concorso possano partecipare i candidati con almeno tre anni di servizio negli ultimi otto. A questa categoria, tuttavia, è riservata una quota pari al 10% del totale. Pertanto quanto prevede l’emendamento, blinda quel 10% di riserva.
Per molti precari, tuttavia, la proposta rimane insoddisfacente, soprattutto perché per loro il Decreto Legislativo n. 59/2017, prevedeva un concorso riservato e non una quota riservata ed un superpunteggio.
Per i precari niente 24 CFU
Questi candidati con tre annualità di servizio negli ultimi otto anni, ricordiamo, saranno dispensati dal possesso dei 24 CFU richiesti agli altri partecipanti e potranno concorrere in una delle classi di concorso in cui hanno lavorato almeno 1 anno.
Il primo concorso della riforma nel 2019
L’intenzione del Governo è quella di emanare il primo concorso dopo la riforma già nel 2019. In base a quanto anticipato da fonti parlamentari non è escluso che il bando di concorso del 2019 possa arrivare entro l’estate, anche se ovviamente, come l’esperienza insegna, il tutto potrebbe posticiparsi oltre.
La riforma del reclutamento
La riforma del reclutamento prevede la possibilità di concorrere in un’unica regione e per una sola classe di concorso “distintamente” per il primo e secondo grado e per i posti di sostegno.
Si formerà una graduatoria di vincitori che avrà valenza biennale, così come sarà biennale l’indizione delle procedure concorsuali.
La graduatoria sarà composta da un numero di candidati pari, al massimo, ai posti messi a concorso. Pertanto non sono previsti idonei.
I posti verranno banditi in base al fabbisogno regionale, quindi è possibile che in alcune regioni non si attivino le procedure concorsuali, in base a quanto riferito dallo stesso ministro Bussetti.
Dopo il concorso niente FIT: solo un anno di formazione e prova
Una volta vinto il concorso, il docente inizierà un “percorso annuale di formazione iniziale e prova“. Questo percorso sarà quindi annuale, cioè una volta vinto il concorso, il docente dovrà frequentare questo anno di “transizione” alla cattedra definitiva. Prima però sarà necessaria una valutazione finale.
Pertanto, è stato abolito il sistema di formazione iniziale adottato dal decreto Legislativo n. 59/2017, in merito ai tre anni di formazione iniziale e tirocinio che i vincitori di concorso dovevano sostenere prima di entrare in ruolo.
Un volta superato l’anno e confermato in ruolo, il docente vincitore di concorso dovrà restare altri quattro anni nella stessa scuola in cui ha superato l’annualità di formazione e prova, per un totale di cinque anni di blocco sulla stessa sede.
A quante procedure possono partecipare i candidati
E’ bene sottolineare come ciascun candidato potrà partecipare fino a quattro procedure. Ciò vuol dire che si potrà fare domanda per:
– per una sola classe di concorso della scuola secondaria di primo grado
– per i posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado
– per una sola classe di concorso della scuola secondaria di secondo grado
– per i posti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado
LA RIFORMA DEL RECLUTAMENTO NELLA LEGGE DI BILANCIO