Come scritto in precedenza, il Ministro Bussetti ha annunciato di aver chiesto al Ministero dell’Economia l’autorizzazione a bandire un nuovo concorso, per un totale di 48.536 posti, di cui 8.491 sul sostegno.
Il bando potrebbe arrivare entro il mese di luglio, mentre le prove inizierebbero in autunno. Come sappiamo, la riforma del reclutamento presente in legge di bilancio 2019, ha portato alcune modifiche.
Infatti, dal prossimo concorso docenti 2019, potranno partecipare tutti i candidati in possesso della laurea magistrale ma privi di abilitazione. A questo requisito, tuttavia, i candidati devono possedere i 24 CFU, ovvero crediti formativi universitari nelle “discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche”, che restano requisito d’accesso come previsto dal Decreto Legislativo n. 59/2017.
E’ necessario chiarire quali sono esattamente gli ambiti disciplinari dei 24 CFU, requisito insieme alla laurea per partecipare al concorso docenti 2019.
Ecco quali sono gli ambiti dei 24 CFU
Pedagogia, Pedagogia speciale e Didattica dell’inclusione
– Esami riconosciuti in automatico: M-PED (tutti i settori scientifico disciplinari), CODD/04, ABST/59, ADPP/01
– Esami che richiedono la certificazione delle Università: ISME/01, ISME/02, ISDC/01 e ISDC/05
Psicologia
– Esami riconosciuti in automatico: M-PSI (tutti i settori scientifico disciplinari), CODD/04, ABST/58, ISSU/03, ISME/03, ISDC/01
– Esami che richiedono la certificazione delle Università: ADPP/01
Antropologia
– Esami riconosciuti in automatico: M-DEA 01, M-FIL 03, ABST/55
– Esami che richiedono la certificazione delle Università: L-ART/08, CODD/06, ISSU/01, ISSU/02, ADEA/01, ADEA/03, ADEA/04
Metodologie e Tecnologie didattiche generali
– Esami riconosciuti in automatico: M-PED 03, M-PED 04
– Esami che richiedono la certificazione delle Università: MAT/04, FIS/08, L-LIN/02, M-EDF/01, M-EDF/02, CODD/04, ABST/59, ADES/01 relativamente alla specifica area disciplinare
– Esami segnalati negli allegati B e C del DM 616 del 10 agosto 2017, divisi sulla base delle classi di concorso e che vanno certificati, come attinenti ai contenuti richiesti, dalla struttura accademica nella quale sono stati conseguiti
Attenzione: si devono possedere almeno 6 CFU/CFA in almeno tre dei quattro ambiti disciplinari previsti dal DM 616/2017.
Le Università e gli Enti dell’AFAM hanno già istituto (e continueranno a farlo) appositi corsi per il conseguimento dei 24 crediti o di parte di essi.
Possono essere riconosciuti tutti i crediti acquisiti nei normali percorsi accademici, con esami aggiuntivi, attraverso Master di I e II livello e durante i Dottorati di ricerca o le scuole di specializzazione.
Per chi non è ancora laureato è prevista la possibilità di un semestre aggiuntivo, senza costi ulteriori, nel quale conseguire i crediti.
Attenzione: possono essere acquisiti in modalità telematica un massimo di 12 crediti. Vanno acquisiti almeno 6 crediti in almeno 3 dei 4 ambiti disciplinari.
Il decreto specifica che per i soggetti che ancora non hanno conseguito la laurea, si potranno integrare i crediti formativi mancanti a titolo gratuito, mentre, chi è già laureato e deve integrare gli esami potrà farlo pagando al massimo 500 euro, che saranno ridotti in proporzione al reddito e al numero di crediti da conseguire.
Il requisito dei 24 crediti formativi nei settori antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie didattiche è stato introdotto dal Decreto legislativo 59/17, un provvedimento che deriva da una delle 9 deleghe contenute nella legge 107/15, la cosiddetta Legge Buona Scuola. Ma è bene chiarire che tale requisito non è valido per tutti al fine di partecipare al concorso.
L’esonero dal conseguimento dei 24 CFU è valido per:
I vincitori del concorso docenti 2019 per la scuola secondaria 2019, inizieranno un “percorso annuale di formazione iniziale e prova“. Questo percorso sarà quindi annuale, ovvero, una volta vinto il concorso, il docente dovrà frequentare un anno di “transizione” alla cattedra definitiva. Prima però sarà necessaria una valutazione finale.
Un volta superato l’anno e confermato in ruolo, il docente vincitore di concorso dovrà restare altri quattro anni nella stessa scuola in cui ha superato l’annualità di formazione e prova, per un totale di cinque anni di blocco sulla stessa sede.
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