Con la nota n° 21328 del 6 novembre del 2023 il MUR (Ministro dell’Università e della Ricerca), in riscontro alla necessità di avviare i percorsi di formazione iniziale e abilitazione per i docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado e gli ITP (Insegnati Tecnico Pratici), ha dettato le disposizioni per la procedura di accreditamento iniziale e l’avvio dei percorsi per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.
La nota suddetta inoltre, afferma che il Ministro dell’Istruzione e del Merito (MIM) provvederà, molto probabilmente, a indire due procedure concorsuali finalizzate alla copertura di 35.976.
Entro il mese di novembre 2023 dovrebbe essere bandita la prima procedura concorsuale finalizzata alla copertura di n. 17.531 posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado già autorizzati; posti che potrebbero diventare 24.111 qualora fossero autorizzati ulteriori 6.580 posti.
Al concorso suddetto possono partecipare oltre al personale abilitato:
a) gli aspiranti in possesso oltre che del titolo di studio specifico per la classe di concorso per la quale chiedono di partecipare, tre anni di sevizio anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio svolto nelle scuole statali;
b) gli aspiranti in possesso oltre che del titolo di studio specifico per la classe di concorso per la quale chiede di partecipare, di 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre del 2022.
Per i candidati di cui alla lettera a) i tre anni di servizio sono considerati validi se per ogni anno scolastico è stato prestato servizio per almeno 180 giorni o, dal primo febbraio al termine delle attività didattiche compresa la partecipazione agli scrutini finali .
La seconda procedura concorsuale dovrebbe essere bandita presumibilmente nel mese di febbraio 2024 finalizzata alla copertura di n. 11.865 posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado
A questa seconda procedura oltre ai candidati di cui alla prima procedura, possono partecipare i candidati in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, che abbiano conseguito i 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale entro il termine del 28 febbraio 2024 come previsto dal D.P.C.M.
All’esito delle suddette due procedura i vincitori privi di abilitazione sottoscriveranno un contratto annuale a tempo determinato e acquisiranno i crediti mancanti, di 30 e 36 CFU/CFA attraverso la frequenza dei percorsi di formazione iniziale.
Al fine di garantire la selettività della procedura di reclutamento del personale docente, il fabbisogno di base stimato è di circa n. 35.595 (che potrebbe essere incrementato a circa complessivi n. 40.000) per cui saranno attivati i seguenti percorsi di formazione iniziale:
• Percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a 60 crediti formativi universitari o accademici di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 1 del D.P.C.M);
• Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA, necessari quale requisito ai fini della partecipazione alla seconda procedura concorsuale che il MIM prevede di bandire nel febbraio 2024; fermo restante che gli atenei devono assicurare la conclusione dell’offerta dei suddetti 30 CFU/CFA, in sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2024, anche ove organizzati nell’ambito dei percorsi finalizzati all’acquisizione di 60 CFU/CFA.
• Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA, di cui all’articolo 2 ter, comma 4 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
In relazione al presumibile fabbisogno di circa 35.976 abilitati, per l’anno accademico 2024/2025 sarà previsto l’attivazione dei seguenti percorsi abilitanti:
• Percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a 60 crediti formativi universitari o accademici di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 1 del D.P.C.M);
• Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA destinato ai vincitori del concorso
ai sensi dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 2 del D.P.C.M.);
• Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA di cui all’art. 2 ter, comma 4 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
• Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA di completamento, di cui all’art. 18 bis, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato ai vincitori del concorso di cui al comma 1 dello stesso articolo (allegato 4 del D.P.C.M.);
• Percorso preordinato all’acquisizione dei 36 CFU/CFA di completamento, di cui all’art. 18 bis, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 destinato a coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA (allegato 5 del D.P.C.M.).
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