Concorso docenti 2024, che punto siamo? Come sappiamo il bando dovrà uscire entro dicembre 2024. Al momento sappiamo che con nota del 30 ottobre il MIM ha ulteriormente prorogato al 23 novembre e poi al 12 dicembre il termine utile per effettuare le operazioni di censimento delle aule informatizzate e del successivo collaudo delle postazioni.
Nel frattempo è stato pubblicato, lo scorso 8 novembre, un decreto che modifica il regolamento del Concorso Pnrr 1: ci sono modifiche relative al punteggio della prova scritta, dei giorni per presentare la domanda e dei programmi di alcune classi di concorso.
Per poter partecipare al concorso per la scuola primaria e dell’infanzia occorre la laurea in scienze della formazione primaria, laurea che è abilitante, o il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.
Per partecipare al concorso per posti comuni e di sostegno gli aspiranti devono essere in possesso oltre che della laurea specifica per la classe di concorso di uno dei seguenti requisiti:
Possono partecipare i docenti ITP con il solo diploma fino al 31 dicembre del 2024, data entro cui dovrebbe concludersi la fase transitoria prevista dal decreto 36 del 2022. Dal 2025 occorrerà anche per gli ITP la laurea.
Per i posti di sostegno oltre al titolo di studio previsto per la classe di concorso specifica, occorre essere in possesso della specializzazione.
Rispetto al primo concorso, il prossimo sarà più impegnativo. Ecco le novità principali, contenute in un emendamento del Dl Scuola, da poco diventato legge:
Ricordiamo che al momento siamo in una fase transitoria, il cui termine ultimo è fissato al 31 dicembre 2024. Dopo questa data si dovrebbe entrare a regime con il sistema dei 60 CFU.
Secondo il decreto legislativo n. 59 del 2017, art. 18 bis, la fase transitoria prevede che fino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono ammessi a partecipare al concorso scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU.
Fino al 31 dicembre 2024, inoltre, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.
L’allegato B prevede che i titoli d’accesso siano riportati a 100.
Per il titolo di accesso alla procedura concorsuale per posti comuni, la tabella B prevede, come detto sopra, che il voto finale sia espresso in centesimi. Ecco tutti i passaggi:
Come riportare un voto in centesimi? Ecco un esempio:
Se si ha una laurea con voto 104 su 110, si moltiplica 104 x 100 e si divide per 110= 94,54. Il risultato rappresenta il voto riportato in centesimi;
Al candidato in possesso:
• dell’abilitazione per l’insegnamento di una determinata disciplina, conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta in Italia, sono attribuiti: Punti 12,50.
• di più abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio di 12,50 verrà attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.
• dell’abilitazione conseguita attraverso la frequenza di percorsi abilitanti diversi dai percorsi selettivi , anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta in Italia, verranno attribuiti ulteriori Punti 5. Fermo restante che nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.
Al Diploma di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado di istruzione o titolo di specializzazione estero riconosciuto valido in Italia, saranno attribuiti dei punti sulla base del punteggio conseguito nel titolo secondo la procedura prevista per il titolo d’accesso per i posti comuni. Anche nel caso del titolo di specializzazione il cui voto non è espresso in centesimi devono essere riportati a 100. Nel caso il risultato dovesse essere con i decimali uguali o superiore a 0,50, va arrotondato al voto superiore e qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 3,75
In aggiunta al punteggio per il titolo d’accesso, la specializzazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi selettivi di accesso, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta in Italia, sono attribuiti ulteriori Punti 12,50.
Al Titolo di studio di accesso alla specifica classe di concorso o titolo di studio estero riconosciuto in Italia, saranno attribuiti dei punti sulla base del punteggio conseguito nel titolo secondo la procedura prevista per il titolo d’accesso per i posti comuni.
Anche nel caso in cui il voto del titolo di accesso non fosse espresso in centesimi deve essere riportato a 100. Nel caso il risultato dovesse essere con i decimali uguali o superiore a 0,50, va arrotondato al voto superiore e qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 3,75.
Al candidato in possesso dell’abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi abilitanti, anche se conseguita all’estero e riconosciuta in Italia, saranno attribuiti ulteriori Punti 5. Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.
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