Come abbiamo anticipato nei giorni scorsi, con l’arrivo in Gazzetta ufficiale della Legge 79/2022 di conversione del DL 36 le procedure di reclutamento e formazione docenti seguiranno nuovi percorsi, alcuni dei quali saranno solo transitori, validi fino al 31 dicembre 2024. Tra queste disposizioni transitorie, quelle relative ai 24 Cfu.
Infatti, per permettere a quegli aspiranti docenti che hanno già speso tempo e denaro sui crediti relativi alle discipline didattico-pedagogiche, di beneficiare dei 24 Cfu acquisiti o in via di acquisizione, fino al 31 dicembre 2024 queste persone sono ammesse a partecipare al concorso, purché tali crediti siano stati acquisiti entro il 31 ottobre 2022 e fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, secondo quanto leggiamo nell’articolo 2-bis comma 4 della legge 79.
Bisogna anche sottolineare tuttavia che l’articolo 18-bis sulle disposizioni transitorie non parla di tirocinio, precisando: “Fino alla data di cui al primo periodo, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento”.
Dunque i crediti di tirocinio servono o no? I 24 Cfu vanno integrati o no? Ulteriori chiarimenti saranno dati – riteniamo – con prossimo Dpcm che dovrà essere pubblicato entro il 31 luglio, per fornire tutti i dettagli riguardanti le disposizioni relative al percorso di abilitazione da 60 crediti.
LEGGE 79/2022 IN G.U.
Altre disposizioni transitorie
- Fino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto.
- Fino al 31 dicembre 2024 ai percorsi di specializzazione sul sostegno accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento.