Come abbiamo anticipato nei giorni scorsi, con l’arrivo in Gazzetta ufficiale della Legge 79/2022 di conversione del DL 36 le procedure di reclutamento e formazione docenti seguiranno nuovi percorsi, alcuni dei quali saranno solo transitori, validi fino al 31 dicembre 2024. Tra queste disposizioni transitorie, quelle relative ai 24 Cfu.
Infatti, per permettere a quegli aspiranti docenti che hanno già speso tempo e denaro sui crediti relativi alle discipline didattico-pedagogiche, di beneficiare dei 24 Cfu acquisiti o in via di acquisizione, fino al 31 dicembre 2024 queste persone sono ammesse a partecipare al concorso, purché tali crediti siano stati acquisiti entro il 31 ottobre 2022 e fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, secondo quanto leggiamo nell’articolo 2-bis comma 4 della legge 79.
Bisogna anche sottolineare tuttavia che l’articolo 18-bis sulle disposizioni transitorie non parla di tirocinio, precisando: “Fino alla data di cui al primo periodo, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento”.
Dunque i crediti di tirocinio servono o no? I 24 Cfu vanno integrati o no? Ulteriori chiarimenti saranno dati – riteniamo – con prossimo Dpcm che dovrà essere pubblicato entro il 31 luglio, per fornire tutti i dettagli riguardanti le disposizioni relative al percorso di abilitazione da 60 crediti.
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