In redazione arrivano spesso quesiti legati al concorso scuola. Molti aspiranti, in base alle regole sempre in evoluzione negli ultimi anni, non capiscono ad esempio, se per partecipare al concorso docenti devono possedere i 24 CFU o meno. Facciamo il punto.
Il Decreto Legislativo n. 59/2017 prevede che per il reclutamento degli insegnanti nella scuola secondaria di primo e secondo grado, è necessario avere, oltre alla laurea magistrale, il requisito dei 24 Cfu nelle “discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche”.
Nello specifico però è bene mettere in evidenza quali sono esattamente gli ambiti disciplinari dei 24 CFU per partecipare al concorso docenti.
Ecco quali sono gli ambiti dei 24 CFU
Pedagogia, Pedagogia speciale e Didattica dell’inclusione
– Esami riconosciuti in automatico: M-PED (tutti i settori scientifico disciplinari), CODD/04, ABST/59, ADPP/01
– Esami che richiedono la certificazione delle Università: ISME/01, ISME/02, ISDC/01 e ISDC/05
Psicologia
– Esami riconosciuti in automatico: M-PSI (tutti i settori scientifico disciplinari), CODD/04, ABST/58, ISSU/03, ISME/03, ISDC/01
– Esami che richiedono la certificazione delle Università: ADPP/01
Antropologia
– Esami riconosciuti in automatico: M-DEA 01, M-FIL 03, ABST/55
– Esami che richiedono la certificazione delle Università: L-ART/08, CODD/06, ISSU/01, ISSU/02, ADEA/01, ADEA/03, ADEA/04
Metodologie e Tecnologie didattiche generali
– Esami riconosciuti in automatico: M-PED 03, M-PED 04
– Esami che richiedono la certificazione delle Università: MAT/04, FIS/08, L-LIN/02, M-EDF/01, M-EDF/02, CODD/04, ABST/59, ADES/01 relativamente alla specifica area disciplinare
– Esami segnalati negli allegati B e C del DM 616 del 10 agosto 2017, divisi sulla base delle classi di concorso e che vanno certificati, come attinenti ai contenuti richiesti, dalla struttura accademica nella quale sono stati conseguiti
Attenzione: si devono possedere almeno 6 CFU/CFA in almeno tre dei quattro ambiti disciplinari previsti dal DM 616/2017.
Per partecipare al concorso docenti ordinario per la scuola secondaria, in assenza del titolo di abilitazione all’insegnamento, i candidati devono possedere i 24 Cfu in aggiunta alla laurea magistrale. E questo ricalca perfettamente le regole del reclutamento del decreto 59/2017.
Invece, per il concorso docenti straordinario, il requisiti di accesso non prevede il possesso dei 24 CFU ma:
– avere svolto tra l’a.s.2008/09 e l’a.s.2019/20, su posto comune o sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche di ruolo, nella scuola secondaria statale, anche non consecutive, valutabili ai sensi dell’art.11 comma 14 della L.124/99
– avere svolto almeno un anno scolastico di servizio nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre
Tuttavia, sia per chi partecipa per l’assunzione, sia solo ai fini dell’abilitazione, è prevista l’acquisizione dei 24 CFU nel corso del periodo di formazione iniziale e prova, con oneri a carico dello Stato nel primo caso, a carico dei neo abilitati nel secondo caso.
Un’altra categoria di aspiranti che possono partecipare al concorso scuola secondaria senza possedere i 24 CFU sono i docenti col diploma ITP: in questo caso, fino all’anno scolastico 2024/2025, per accedere ai concorsi, basta solo il diploma.
Può sembrare scontato ma è bene chiarire un aspetto: per partecipare al concorso docenti infanzia e primaria non è necessario il possesso dei 24 Cfu: infatti, per partecipare al concorso, il cui bando arriverà entro la fine dell’anno, servono i seguenti requisiti:
Per quanto riguarda invece le procedure per i posti di sostegno su infanzia e primaria è richiesto inoltre il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
Quindi, in definitiva, il possesso dei 24 Cfu come requisito di acceso ai concorsi scuola, è valido per accedere ai ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado, in aggiunta alla laurea magistrale. Gli abilitati, i diplomati Itp, gli aspiranti partecipanti al concorso straordinario secondaria e gli aspiranti partecipanti al concorso infanzia e primaria non sono tenuti a possederli.
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