Tra le disposizioni introdotte dal Dl sostegni bis pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 25 maggio, alcune destano non poche perplessità e meriterebbero l’introduzione di correttivi in sede di conversione in legge del decreto.
La prima disposizione certamente criticabile è quella di cui all’art.59 comma 13, laddove viene precisato che chi non dovesse superare le prove del concorso ordinario non potrebbe partecipare alla successiva procedura per la medesima classe di concorso o tipologia di posto.
Nel rilevare possibili profili di incostituzionalità della norma per contrasto con l’art.97 della Costituzione, è il caso tuttavia di precisare che il vincolo alla partecipazione è riservato solo a chi non dovesse superare le prove concorsuali, e non pure a chi non si presentasse alle stesse decidendo di non partecipare nonostante la presentazione della domanda e, in ogni caso, il divieto di partecipazione, secondo la formulazione letterale della norma, dovrebbe ritenersi limitato solo alla procedura concorsuale immediatamente successiva rispetto a quella che non si è superata.
Il candidato “bocciato” al concorso dovrebbe quindi saltare solo il concorso immediatamente successivo, salvo poi poter partecipare a quello ulteriore; sostanzialmente dovrebbe stare “fermo un giro”.
Per le classi di concorso c.d. Stem (Fisica, Matematica, Matematica e fisica, Matematica e scienze, Scienze e tecnologie informatiche) per l’a.s. 2021/2022 si applicherà la nuova procedura prevista dal comma 15; il Dl 72/2021 precisa tuttavia che non si avrà la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione alla procedura indetta con decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499 per le classi di concorso interessate.
Il Dl 73 precisa inoltre, che i candidati alla procedura straordinaria per le classi di concorso Stem potranno partecipare anche alla procedura concorsuale ordinaria per le corrispondenti classi di concorso.
La norma specifica peraltro, che potranno partecipare anche in deroga al divieto previsto dal comma 13.
Sostanzialmente, i candidati che non dovessero superare il concorso Stem, potrebbero partecipare anche al concorso ordinario immediatamente successivo, a differenza di tutti gli altri candidati delle altre classi di concorso.
Si tratta, a ben vedere, di una deroga che introduce una netta disparità di trattamento difficilmente giustificabile dalla necessità di maggiore reclutamento per le classi di concorso Stem.
Di difficile lettura, infine, la disposizione del comma 18 laddove, dopo aver stabilito che i candidati al concorso Stem possono partecipare anche ai concorsi ordinari, precisa che a questo scopo i posti delle predette procedure ordinarie sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e disponibili nei limiti individuati da un decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le pubblica amministrazione.
Questo decreto dovrebbe anche provvedere, conclude il comma 18, alla riapertura dei termini di partecipazione limitatamente alle predette procedure.
La non felice formulazione della norma, che meriterebbe più di un chiarimento in sede di conversione, sembra far intendere che i termini di presentazione delle domande verrebbero riaperti solo nei confronti dei candidati Stem per consentire loro di partecipare anche al concorso ordinario.
Solo con la pubblicazione del decreto ministeriale attuativo potremo avere un quadro più chiaro.
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