Dal 15 giugno si potrà inoltrare la domanda per partecipare al concorso scuola secondaria. Anche se per accedere bastano il titolo di laurea magistrale ed i 24 CFU, alcune categorie vengono escluse dalla partecipazione per le classi di concorso A12 e A22 per l’insegnamento di lettere.
Stiamo parlando dei laureati nelle classi di concorso LM19, LM92, LS13, LS101, che pur vantando un curriculum universitario in cui fra laurea triennale e specialistica sono stati sostenuti gli esami tipici per l’insegnamento di lettere nella scuola secondaria, non potranno partecipare per le classi di concorso A12 e A22. Non solo: il problema maggiore, a quanto pare, è che a differenza dei colleghi di scienze dello spettacolo, ad esempio, ai laureati nelle classi di concorso LM19, LM92, LS13, LS101 è preclusa la possibilità di integrare i crediti mancanti per raggiungere il livello stabilito.
“L’ingiustizia diventa paradosso quando emerge il fatto che questa possibilità viene invece data alla maggior parte dei corsi di laurea, ad esempio un laureato in Storia dell’Arte o in Scienze dello spettacolo a cui mancano dei crediti necessari può – giustamente e a pieno diritto – sostenere i singoli esami che gli occorrono per poter partecipare al concorso al fine di insegnare Letteratura nelle scuole di primo e secondo grado“, scrive un gruppo di docenti alla nostra redazione.
Al prossimo concorso scuola secondaria per 25 mila posti potrà accedere chi possiede uno dei seguenti requisiti:
– Titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
– titolo di accesso alla specifica classe di concorso congiuntamente a titolo di abilitazione all’insegnamento per diverso grado o classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
– titolo di accesso alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente congiuntamente al possesso dei 24 CFU/CFA di cui all’articolo 1, comma 181, lettera b), numero 2.1 della Legge.
Per i posti Itp accedono i candidati i possesso del diploma e senza i 24 CFU, almeno fino all’anno scolastico 2024/2025.
Per quanto riguarda invece i posti di sostegno del concorso ordinario secondaria sono ammessi a partecipare alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, oltre che ai requisiti precedenti, del titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
Sono ammessi, sempre per i posti di sostegno, gli specializzandi iscritti al TFA di sostegno che conseguiranno il titolo entro il 15 luglio 2020.
Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
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