Come avviene da diversi anni a questa parte, in quasi tutti i concorsi pubblici viene prevista una prova preselettiva al fine di sfoltire la platea dei concorrenti da ammettere alle prove concorsuali vere e proprie.
Nei vari bandi di concorso tuttavia, sono state man mano previste differenti soglie minime di punteggio per ritenere superata la preselezione.
Anche nel bando del nuovo concorso ordinario a cattedre, il DDG 499/2020, è stata prevista la possibilità di svolgimento della prova preselettiva qualora, cosa molto probabile o pressoché certa, il numero dei candidati dovesse essere superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso e comunque non inferiore a 250.
Il bando di concorso specifica, che la prova preselettiva è costituita da 60 quesiti a risposta multipla con quattro opzioni di risposta e che sono ammessi alla prova scritta un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione per ciascuna procedura.
Tuttavia, prosegue il bando, il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito quindi, in sostanza, non serve a selezionare i candidati più meritevoli.
Nelle intenzioni del Ministero, il concorso ordinario dovrebbe partire subito dopo lo svolgimento delle prove del concorso straordinario, previste a partire da fine ottobre, Covid permettendo.
Tuttavia, proprio di questi giorni, è la notizia della conferma da parte del Tar del Lazio di un orientamento giurisprudenziale in tema di prova preselettiva nei concorsi pubblici, enunciato sul concorso a cattedre del 2012.
Già nel 2014 con la sentenza n.5711 (richiamata dalla sentenza depositata il 2 ottobre scorso), sul medesimo concorso il Tar Lazio aveva evidenziato che prova non è volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo come fine solo quello di sfoltire la platea degli stessi, ritenendo applicabile alla fattispecie il regolamento sui concorsi n.487/94 il quale specifica che le prove d’esame possono essere precedute da forme di preselezione e che il punteggio del test preselettivo non concorre alla formazione del punteggio finale.
Data la funzione di “sfoltimento” dell’accesso alle prove scritte ed orali preordinata dalle prove preselettive, l’Amministrazione dovrebbe limitarsi a stabilire una soglia minima di quesiti superati al fine di ammettere i candidati che si avvicinino o superino detta soglia, come viene effettuato in molte procedure concorsuali, dove la prova preselettiva non concorre a formare il punteggio finale del candidato.
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