Come cambia il concorso scuola con la Legge 79/2022 di conversione del DL 36? Chi ha accesso al concorso?
La principale novità del concorso scuola consiste nel fatto che si tratterà di una prova computer based a risposta aperta, non più chiusa. A seguire sarà la volta della prova orale, che verificherà le competenze disciplinari, quelle pedagogico-didattiche e l’attitudine all’insegnamento.
Inoltre gli idonei che hanno superato le prove del concorso ordinario (e del concorso STEM 2021) – aveva annunciato anche la ex ministra Azzolina – saranno inseriti in graduatoria.
Chi può accedere al concorso? In generale i requisiti di accesso per i posti comuni sono il titolo di accesso alla classe di concorso più l’abilitazione. Dunque l’accesso al concorso è garantito a:
Relativamente ai posti di sostegno, ha accesso al concorso chi sia in possesso di specializzazione.
I vincitori del concorso su posto comune, con abilitazione all’insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo.
Il superamento del periodo annuale di prova in servizio comporta lo svolgimento di un servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per le attività didattiche.
Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti, sulla base dell’istruttoria di un tutor.
In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile.
Con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, saranno definiti le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.
I vincitori del concorso che non abbiano ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l’Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale.
Conseguita l’abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo.
L’acquisizione dei 30 CFU/CFA comporta una prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. La prova scritta è costituita da un intervento di progettazione didattica inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale si consegue l’abilitazione.
Anche i vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo.
Il docente che supera il test finale e viene valutato positivamente viene cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.
Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, eventualmente il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione.
Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.
Con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione da adottare, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della Legge 79, si provvede alla revisione e all’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l’interdisciplinarità e la multidisciplinarità dei profili professionali innovativi.
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