In attesa di novità in merito al concorso scuola secondaria 2019, rispondiamo al quesito di una lettrice che chiede: “in vista del prossimo concorso per la secondaria, vorrei sapere quali sono i requisiti per accedere”.
La legge di bilancio 2019 ha previsto infatti alcune modifiche al reclutamento dei docenti, andando ad abolire il percorso triennale FIT previsto dal decreto legislativo 59/2017.
Concorso docenti 2019: basta la laurea magistrale e 24 CFU
Prima di tutto bisogna ricordare che dal prossimo concorso a cattedra, il cui bando è previsto a cavallo fra l’estate e l’autunno, potranno partecipare tutti i laureati i candidati in possesso della laurea magistrale ma privi di abilitazione. A questo requisito, tuttavia, deve essere aggiunto il possesso dei 24 CFU, ovvero crediti formativi universitari nelle “discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche”, che restano requisito d’accesso come previsto dal Decreto Legislativo n. 59/2017.
Pertanto, per partecipare al prossimo concorso docenti non sarà necessario possedere un’abilitazione all’insegnamento (TFA o SSIS), ma solo i requisti appena descritti, ovvero laurea e 24 CFU.
24 CFU, cosa sono e come acquistarli per diventare insegnante
Per quanto riguarda i posti banditi per il sostegno, oltre ad i requisiti dei posti comuni, sarà necessario avere la specializzazione sul sostegno.
Concorso docenti 2019: per i precari superpunteggio e riserva del 10%
La riforma del reclutamento, ricordiamo, prevede che al concorso docenti 2019 possano partecipare i candidati con almeno tre anni di servizio negli ultimi otto. A questa categoria, tuttavia, è riservata una quota pari al 10% del totale.
Non solo: è stato approvato dall’XI Commissione lavoro del Senato un emendamento al decreto di conversione di “quota 100” teso a valorizzare l’esperienza e titoli di servizio nel prossimo concorso della scuola secondaria.
Ciò vuol dire che al prossimo concorso scuola scondaria 2019 debba essere attribuito ai titoli il 40%del punteggio finale e, all’interno di questa quota, che la metà sia riconosciuta al servizio. Nella pratica, ciò si traduce che nelle graduatorie di merito del concorso fino a 20 punti su un totale di 100, potranno andare ai titoli di servizio.
Tali precari, sono esonerati dal conseguimento dei 24 CFU.
Concorso scuola 2019, per i precari un punteggio più alto per il servizio
Concorso docenti 2019: per i posti di ITP si accede solo con il diploma
Al concorso scuola secondaria, potranno accedere con il solo requisito del diploma: “gli insegnanti tecnico-pratici sino al 2024/2025 potranno partecipare alle procedure concorsuali con il solo titolo di studio del diploma e senza l’obbligo del conseguimento dei 24 CFU.
In seguito, dopo l’anno scolastico 2024/2025, se non dovesse intervenire alcuna modifica, per gli ITP che vogliono partecipare al concorso sarà richiesta la laurea oppure un diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, o in alternativa, un titolo equipollente o equiparato, in coerenza con le classi di concorso vigenti al momento dell’indizione del concorso, oltre ad i 24 CFU nelle “discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche”.
Concorso scuola 2019, ITP partecipano con il diploma e senza 24 CFU: ecco perchè
La riforma del reclutamento
La riforma del reclutamento prevede la possibilità di concorrere in un’unica regione e per una sola classe di concorso “distintamente” per il primo e secondo grado e per i posti di sostegno.
Si formerà una graduatoria di vincitori che avrà valenza biennale, così come sarà biennale l’indizione delle procedure concorsuali.
Dopo il concorso niente FIT: solo un anno di formazione e prova
Una volta vinto il concorso, il docente inizierà un “percorso annuale di formazione iniziale e prova“. Questo percorso sarà quindi annuale, cioè una volta vinto il concorso, il docente dovrà frequentare questo anno di “transizione” alla cattedra definitiva. Prima però sarà necessaria una valutazione finale.
Pertanto, è stato abolito il sistema di formazione iniziale adottato dal decreto Legislativo n. 59/2017, in merito ai tre anni di formazione iniziale e tirocinio che i vincitori di concorso dovevano sostenere prima di entrare in ruolo.
Un volta superato l’anno e confermato in ruolo, il docente vincitore di concorso dovrà restare altri quattro anni nella stessa scuola in cui ha superato l’annualità di formazione e prova, per un totale di cinque anni di blocco sulla stessa sede.
LA RIFORMA DEL RECLUTAMENTO NELLA LEGGE DI BILANCIO