C’è molta attesa per il prossimo concorso scuola 2019 per la secondaria di primo e secondo grado. Infatti, come abbiamo scritto in un precedente articolo, il bando del concorso scuola 2019 dovrebbe essere pubblicato entro luglio 2019, le prove inizieranno in autunno e le assunzioni nel 2020.
Facile immaginare, considerando anche le nuove regole del reclutamento degli insegnanti, come la platea di aspiranti candidati sarà molto ampia. Già da molte settimane, tuttavia, ci contattano diversi lettori, aspiranti partecipanti al prossimo concorso, per sapere se possono accedere e soprattutto cosa possono insegnare con i titoli a loro disposizione.
Nell’ordinamento scolastico, è bene ricordare, non è consentito l’accesso all’insegnamento con la laurea di primo livello; è necessario, infatti, conseguire una laurea di secondo livello (specialistica o magistrale).
Pertanto, in base al titolo di studio l’aspirante docente può insegnare una disciplina oppure un’altra. Come si fa a capirlo?
A tal proposito, la Cisl Scuola ha messo a disposizione un utile documento che mette in corrispondenza le classi di concorso con gli indirizzo di studio nella scuola secondaria.
Facciamo un esempio: “Cosa posso insegnare con la laurea la cui classe di concorso è A15?” Con questo codice ci si riferisce all‘insegnamento delle discipline sanitarie presso l’istituto tecnico indirizzo biotecnologico e presso un istituto professionale servizi sociosanitari.
Dal prossimo concorso scuola 2019, potranno partecipare tutti i candidati in possesso della laurea magistrale ma privi di abilitazione. A questo requisito, tuttavia, deve essere aggiunto il possesso dei 24 CFU, ovvero crediti formativi universitari nelle “discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche”, che restano requisito d’accesso come previsto dal Decreto Legislativo n. 59/2017. Lo prevede il nuovo reclutamento degli insegnanti di scuola secondaria.
Per quanto riguarda i posti banditi per il sostegno, oltre ad i requisiti dei posti comuni, sarà necessario avere la specializzazione sul sostegno.
Per i precari che hanno maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto, è riservata una quota pari al 10% dei posti totali del concorso docenti 2019 scuola secondaria. Inoltre, con l’approvazione del provvedimento che include Quota 100 e Reddito di cittadinanza, che ha ricevuto il via libera definitivo dall’Aula del Senato, nelle graduatorie di merito i titoli dei precari varranno il 40% del punteggio complessivo.
Pertanto, tra i titoli valutabili sarà particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale sarà attribuito un punteggio fino al 50% del punteggio attribuibile ai titoli. In pratica, nelle graduatorie di merito del concorso fino a 20 punti su un totale di 100, potranno andare ai titoli di servizio.
Per questi candidati con tre annualità di servizio negli ultimi otto anni non sono richiesti i 24 CFU nei settori antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche e potranno concorrere in una delle classi di concorso in cui hanno lavorato almeno 1 anno.
Al concorso docenti 2019 per la scuola secondaria, infine, potranno accedere con il solo requisito del diploma: “gli insegnanti tecnico-pratici sino al 2024/2025 potranno partecipare alle procedure concorsuali con il solo titolo di studio del diploma e senza l’obbligo del conseguimento dei 24 CFU.
In seguito, dopo l’anno scolastico 2024/2025, se non dovesse intervenire alcuna modifica, per gli ITP che vogliono partecipare al concorso sarà richiesta la laurea oppure un diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, o in alternativa, un titolo equipollente o equiparato, in coerenza con le classi di concorso vigenti al momento dell’indizione del concorso, oltre ad i 24 CFU nelle “discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche”.
Una volta vinto il concorso scuola secondaria 2019, il docente inizierà un “percorso annuale di formazione iniziale e prova“. Questo percorso sarà quindi annuale, ovvero, una volta vinto il concorso, il docente dovrà frequentare questo anno di “transizione” alla cattedra definitiva. Prima però sarà necessaria una valutazione finale.
Pertanto, è stato abolito il sistema di formazione iniziale adottato dal decreto Legislativo n. 59/2017, in merito ai tre anni di formazione iniziale e tirocinio che i vincitori di concorso dovevano sostenere prima di entrare in ruolo.
Un volta superato l’anno e confermato in ruolo, il docente vincitore di concorso dovrà restare altri quattro anni nella stessa scuola in cui ha superato l’annualità di formazione e prova, per un totale di cinque anni di blocco sulla stessa sede.
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