Concorsi

Concorso scuola secondaria, gli ITP possono partecipare col diploma

Si attendono novità in merito al prossimo concorso scuola 2019 per la secondaria, che, come riferito dal Ministro Bussetti, metterà in palio 48.536 posti, di cui 8.491 sul sostegno.

Per quanto riguarda il bando, questo è atteso entro il mese di luglio, mentre le prove concorsuali inizierebbero in autunno.

Al prossimo concorso docenti 2019 potranno partecipare anche gli aspiranti insegnanti tecnico pratici (ITP) con il solo diploma. Ecco cosa è previsto a tal proposito.

Concorso scuola 2019: partecipano gli ITP

Potranno accedere alle procedure concorsuali con il solo requisito del diploma: “gli insegnanti tecnico-pratici sino al 2024/2025 potranno partecipare alle procedure concorsuali con il solo titolo di studio del diploma e senza l’obbligo del conseguimento dei 24 CFU”.

Tuttavia, dopo il 2024/2025, le cose cambieranno: infatti dopo l’anno scolastico 2024/2025, se non dovesse intervenire alcuna modifica, per gli ITP interessati a partecipare al concorso scuola secodnaria sarà richiesta la laurea oppure un diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, o in alternativa, un titolo equipollente o equiparato, in coerenza con le classi di concorso vigenti al momento dell’indizione del concorso, oltre ad i 24 CFU nelle “discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche”.

Bisogna ricordare che gli ITP possono partecipare anche sui posti di sostegno, a patto che posseggano il titolo di specializzazione.
Infatti ci sarà la possibilità di concorrere in un’unica regione e per una sola classe di concorso “distintamente” per il primo e secondo grado e per i posti di sostegno.

In totale, ciascun candidato potrà partecipare fino a quattro procedure. Ciò vuol dire che si potrà fare domanda per:

– per una sola classe di concorso della scuola secondaria di primo grado

– per i posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado

– per una sola classe di concorso della scuola secondaria di secondo grado

– per i posti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado

Concorso scuola 2019: chi vince farà un anno di formazione e prova

I vincitori del concorso docenti 2019 per la secondaria, non saranno inseriti nel sistema di formazione iniziale adottato dal decreto Legislativo n. 59/2017, ovvero i tre anni di formazione iniziale e tirocinio che i vincitori di concorso dovevano sostenere prima di entrare in ruolo.

Infatti, in base alla legge di bilancio 2019, il termine FIT viene sostituito in “percorso annuale di formazione iniziale e prova“. Questo percorso sarà quindi annuale, cioè una volta vinto il concorso, il docente dovrà frequentare questo anno di “transizione” alla cattedra definitiva. Prima però sarà necessaria una valutazione finale.

Concorso scuola 2019: cosa fa l’ITP

Per chiarire la figura dell’ITP, ricordiamo che l’insegnante tecnico pratico è quel docente che lavora negli istituti tecnici e professionali italiani.

Il titolo di studio richiesto per insegnare è il diploma di Maturità di tipo tecnico o professionale oppure il diploma di Istituto Tecnico Superiore, titolo che viene rilasciato soltanto da alcuni istituti tecnici al termine di corsi biennali di formazione professionale altamente tecnologica post-diploma. Per accedere a questi corsi biennali, è sufficiente un qualsiasi diploma.

Capita non poche volte che la figura del docente ITP venga confusa con quella dell’assistente tecnico di laboratorio, ma le cose non stanno così: l’assistente si occupa della gestione del laboratorio e del supporto alle esercitazioni che vengono richieste proprio dal docente ITP, che svolge il ruolo di insegnante a tutti gli effetti: al momento, dobbiamo ricordare infatti, che gli ITP dal punto di vista professionale sono equiparatisecondo le normative vigentiai docenti laureati sia per quanto riguarda la valutazione sia per quanto riguarda il voto in sede di scrutinio. Essi sono perfettamente autonomi per quanto riguarda lo svolgimento delle attività didattiche.

LA RIFORMA DEL RECLUTAMENTO NELLA LEGGE DI BILANCIO

 

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Fabrizio De Angelis

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