Il nulla di fatto dell’informativa Miur-sindacati ha portato ulteriori polemiche attorno al mondo della scuola. Per quanto riguarda i bandi dei concorsi scuola dovrebbero essere pubblicati entro aprile. Le date della presentazione delle domande, riporta l’Ansa, andrebbero dal 15 giugno al 31 luglio per il concorso ordinario infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado. Per quanto riguarda invece il concorso straordinario per la secondaria e la procedura abilitante, le domande si potranno presentare dal 28 maggio al 3 luglio.
Per quanto riguarda le prove del concorso straordinario, secondo quanto risulta alla nostra redazione, dovrebbero svolgersi ad agosto. Invece appare più improbabile rispettare la stessa tempistica anche per i concorsi ordinari per la scuola secondaria e l’infanzia e primaria.
Anche la Ministra Azzolina aveva già fatto intendere che il concorso straordinario potrebbe arrivare prima degli altri: “I concorsi si faranno. È l’unico modo per poter assumere a settembre. Quello straordinario per 24 mila precari svolgerà appena le condizioni lo permetteranno. I docenti casomai saranno assunti dal primo settembre”.
Il DL 126/2019 stabilisce che potranno partecipare, al concorso scuola 2020 straordinario, i docenti in possesso dei seguenti requisiti:
Per i posti di sostegno è necessario avere, oltre ai seguenti requisiti di servizio, la specializzazione sul sostegno.
Come riporta l’ultima bozza del bando del concorso scuola 2020 straordinario, la prova computer based, consisterebbe in 80 quesiti, per le classi di concorso curriculari, così ripartiti: 45 per le competenze disciplinari relative alla classe di concorso; 30 per le competenze didattico-metodologiche e 5 per la lingua inglese (lettura e comprensione).
Ai quesiti si risponderà in 80 minuti e la prova si supera con 56/80. Ai titoli sarà così assegnato un punteggio massimo di 20 punti.
Possono partecipare al concorso scuola 2020 secondaria, per i posti comuni, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
a. titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
b. titolo di accesso alla specifica classe di concorso congiuntamente a titolo di abilitazione all’insegnamento per diverso grado o classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
c. titolo di accesso alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente congiuntamente al possesso dei 24 CFU/CFA di cui all’articolo 1, comma 181, lettera b), numero 2.1 della Legge.
Per i posti Itp accedono i candidati i possesso del diploma e senza i 24 CFU, almeno fino all’anno scolastico 2024/2025.
Per i posti di sostegno del concorso ordinario secondaria sono ammessi a partecipare alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, oltre che ai requisiti precedenti, del titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
ALLEGATO A – PROGRAMMA CONCORSUALE (CLICCA QUI)
ALLEGATO C – TABELLA TITOLI VALUTABILI (CLICCA QUI)
ALLEGATO D – CORRISPONDENZA TITOLI ABILITAZIONE (CLICCA QUI)
Il decreto ministeriale specifica che saranno ammessi a partecipare al concorso docenti i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:
Per quanto riguarda invece le procedure per i posti di sostegno su infanzia e primaria è richiesto inoltre il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa.
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