E’ senza dubbio la notizia della settimana l’intesa firmata da Miur e sindacati lo scorso 11 giugno in merito al reclutamento e la stabilizzazione del personale precario con 36 mesi di servizio.
Con l’intesa, il Governo intende abilitare e stabilizzare in breve tempo circa 55 mila precari. Oltre al concorso straordinario, per la stessa categoria di precari, è previsto un PAS, un percorso abilitante che permetterà ai docenti precari di inserirsi nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze.
Il concorso docenti riservato ai precari con 36 mesi di servizio va quindi a “spaccare in due” il contingente previsto per il concorso scuola secondaria 2019: infatti, inizialmente la procedura ordinaria prevedeva un contingente di 48 mila posti, che però adesso sarà così suddiviso:
– 24 mila posti per il concorso riservato ai precari
– 24 mila posti per il concorso ordinario destinato ai giovani neolaureati con 24 CFU
Il concorso docenti riservato riguarda tutti i docenti che abbiano maturato almeno tre annualità di servizio nella scuola statale negli ultimi 8 anni. Tuttavia, bisogna precisare, che è necessario avere svolto almeno 1 anno di servizio nella classe di concorso specifica per la quale si concorre.
La graduatoria finale sarà determinata assicurando un preminente rilievo ai titoli di servizio, oltre che in base al punteggio attribuito ad una prova scritta, computer based, per la quale sarà prevista una soglia di punteggio minimo, nonché a una prova orale non selettiva.
Bisogna ricordare che un anno di servizio è valido quando si raggiungono i 180 giorni.
Questo vuol dire che per partecipare al concorso docenti straordinario (e per il Pas), secondo quanto riporta l’articolo 11, comma 14, del legge 3 maggio 1999 n. 124., bisogna aver prestato servizio, anche non continuativo, per almeno 180 giorni in un anno scolastico.
In alternativa, viene considerato valido il servizio dal 1/02 al termine degli scrutini o esami.
In questo percorso, in base alla proposta dei sindacati, verrà conteggiato anche il servizio prestato nell’anno scolastico 2018/19.
Pertanto, il conteggio non contempla se il contratto di supplenza abbia avuto scadenza il 30 giugno o 31 agosto, ma fanno fede i 180 giorni o il servizio dal 1° febbraio fino al termine delle attività didattiche.
Richiamiamo l’attenzione su un aspetto: il testo dell’intesa arriverà in Parlamento: infatti, l’idea del Governo è quella di inserirlo come emendamento al decreto crescita. Quindi, per essere operativo tale testo, dovrà prima essere approvato, con una tempistica che pertanto non pensiamo possa essere così breve.
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