Riconoscere il lavoro e dare continuità al lavoro: è su queste direttrici che si è mossa l’iniziativa della Uil scuola, nel corso della riunione di oggi al Ministero.
Tra i temi all’ordine del giorno quello dei concorsi: impraticabili al momento vista l’emergenza Coronavirus – spiega Pino Turi, segretario Uil Scuola – per questo abbiamo proposto che in una situazione di straordinaria emergenza si possa rispondere con strumenti altrettanto ‘poderosi” come direbbe il Premier Conte”.
Ed è al Premier che la Uil Scuola chiede di alzare il livello dell’interlocuzione politica “perché se il Senato per il decreto Scuola decide di aprire le audizioni a 63 associazioni, al ministero dell’Istruzione il ministro compone la sua task force e incrocia le dita che vada tutto bene”.
Confermare i precari negli attuali posti e procedere alla stabilizzazione con concorsi riservati per titoli: questa la proposta Uil Scuola che vale sia per i docenti che per gli ATA in cui, a pieno titolo, rientra il riconoscimento del ruolo e delle funzioni svolte con merito dai Dsga facenti funzione, che contribuiscono da anni al funzionamento del sistema scolastico.
Il DL 126/2019 stabilisce che potranno partecipare, al concorso scuola 2020 straordinario, i docenti in possesso dei seguenti requisiti:
Per i posti di sostegno è necessario avere, oltre ai seguenti requisiti di servizio, la specializzazione sul sostegno.
Come riporta l’ultima bozza del bando del concorso scuola 2020 straordinario, la prova computer based, consisterebbe in 80 quesiti, per le classi di concorso curriculari, così ripartiti: 45 per le competenze disciplinari relative alla classe di concorso; 30 per le competenze didattico-metodologiche e 5 per la lingua inglese (lettura e comprensione).
Ai quesiti si risponderà in 80 minuti e la prova si supera con 56/80. Ai titoli sarà così assegnato un punteggio massimo di 20 punti.
Possono partecipare al concorso scuola 2020 secondaria, per i posti comuni, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
a. titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
b. titolo di accesso alla specifica classe di concorso congiuntamente a titolo di abilitazione all’insegnamento per diverso grado o classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
c. titolo di accesso alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente congiuntamente al possesso dei 24 CFU/CFA di cui all’articolo 1, comma 181, lettera b), numero 2.1 della Legge.
Per i posti Itp accedono i candidati i possesso del diploma e senza i 24 CFU, almeno fino all’anno scolastico 2024/2025.
Per i posti di sostegno del concorso ordinario secondaria sono ammessi a partecipare alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, oltre che ai requisiti precedenti, del titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
ALLEGATO A – PROGRAMMA CONCORSUALE (CLICCA QUI)
ALLEGATO C – TABELLA TITOLI VALUTABILI (CLICCA QUI)
ALLEGATO D – CORRISPONDENZA TITOLI ABILITAZIONE (CLICCA QUI)
Il decreto ministeriale specifica che saranno ammessi a partecipare al concorso docenti i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:
Per quanto riguarda invece le procedure per i posti di sostegno su infanzia e primaria è richiesto inoltre il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa.
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