Un candidato che si fosse assentato in una delle prove di concorso per ragioni legate alla pandemia, quindi al Covid o alla quarantena, viene escluso dalla procedura? Sebbene il ministero dell’Istruzione nei mesi scorsi abbia seguito questa linea d’azione, il Tar Lazio smentisce il Mi e con sentenza pubblicata nel mese di agosto – ci informa il sindacato di Francesco Sinopoli Flc Cgil – ha affermato la illegittimità degli atti amministrativi che avevano disposto la esclusione dal concorso straordinario dell’aspirante docente in quarantena da Covid.
“Il candidato – spiega la federazione sindacale – è stato costretto ad adire il giudice amministrativo chiedendo la sospensione dei provvedimenti emessi dall’amministrazione e l’ammissione con riserva alle prove. Il Tar Lazio accoglieva la sospensiva ed il candidato ha avuto modo di partecipare alle prove del concorso”.
Quali effetti dalla sentenza del Tar? Qualsiasi impedimento sanitario, per un candidato, legittima al ricorso nell’ambito dei concorsi pubblici? No. Non è automatico, bisogna sempre fare i conti con l’interesse comune e generalizzato, nella società, allo svolgimento e alla chiusura rapida dei concorsi. E dunque, secondo quanto chiarisce il sindacato, i principi affermati dal tribunale amministrativo sono i seguenti,:
La conferma della radicale e assoluta diversità delle situazioni di mero personale impedimento (singolo o collettivo), che sono e rimangono certamente non tutelabili a fronte dell’interesse alla celere conclusione dei concorsi, rispetto alle situazioni di impedimento, come nel caso di specie, dovuto a straordinarie ed emergenziali misure di sanità pubblica generali decise nell’interesse collettivo;
– il carattere sostanzialmente riparatorio delle sessioni suppletive o supplementari di un concorso per coloro che dimostrino di essere stati impediti a parteciparvi per factum principis connesso a imperiose esigenze extra ordinem di salute collettiva;
– la imprescindibilità della tutela delle posizioni giuridiche soggettive, da considerarsi anche alla stregua di diritti costituzionali, incise dalle suddette misure di sanità pubblica e la insussistenza di una impossibilità tecnica di previsione o di esecuzione di prove suppletive nel caso di specie, di modo da doverosamente rispettare anche gli artt. 2 e 3 Cost. con il contemperamento degli altri interessi pubblici e privati.
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