L’avere superato il concorso STEM, come per altro chi supererà il concorso ordinario la cui domanda di partecipazione risale al luglio 2020, avrà diritto a vedersi riconosciuti 12 punti in caso di domanda di mobilità. Infatti il superamento di un concorso ordinario per il ruolo di titolarità è riconosciuto come titolo per le domande di mobilità o per le graduatorie interne di Istituto.
Nella domanda di mobilità territoriale si può valutare il superamento di un solo pubblico concorso a cattedra ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza. Il punteggio del superamento di un concorso ordinario valido per l’accesso al ruolo di appartenenza vale 12 punti. Anche l’ultimo concorso STEM svolto nell’estate 2021, sarà riconosciuto valido per l’attribuzione di 12 punti nelle domande di mobilità.
Si precisa che si valuta un solo pubblico concorso. E’ equiparata all’inclusione in graduatoria di merito l’inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica. Si precisa che i concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia non sono valutabili nell’ambito della scuola primaria, così come, i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell’ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica;
analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili
esclusivamente nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati.
I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da
considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria. I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico
sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento A norma dell’art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.76, n. 13, convertito con modificazioni nella I. 30/3/76, n. 88 il concorso a cattedre di educazione fisica, indetto con il D.M. 5/5/73 – i cui atti sono stati approvati con D.M. 28/2/80 – è valevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di primo grado. Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione, sono altresì esclusi i concorsi indetti ai sensi del D.D.G. 85 del 2018 e D.M. 631 del 2018. Ai sensi dell’art. 5 del D.M. 5 maggio 1973, sono esclusi coloro che hanno conseguito la sola abilitazione riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 neiconcorsi ordinari per l’accesso a posti e cattedre nella scuola banditi antecedentemente alla legge 270/82. Tale punteggio spetta anche per l’accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l’idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999.
Nel passaggio di ruolo dalla primaria alla secondaria di secondo grado, come nel caso in specie della lettrice che pone il quesito (ma vale per ogni altro tipo di passaggio di ruolo), si valuta con un punteggio di 12 punti un solo superamento di concorso ordinario riferito al ruolo di attuale titolarità del docente, oppure il superamento di un concorso ordinario di livello pari o superiore a quello del ruolo di appartenenza.
In buona sostanza la docente che ha superato un concorso alla primaria ed è di ruolo alla primaria, nel passaggio di ruolo verso la secondaria di II grado avrà assegnati 12 punti per il superamento di tale concorso.
Se poi la docente ha superato altri concorsi per la primaria o di livello superiore, avrà riconosciuti 6 punti per ogni singolo concorso superato.
Nella tabella B riferita alla mobilità professionale del personale docente ed educativo (passaggi di ruolo e cattedra), nei punti riferiti a titoli generali c’è scritto: A) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza. Punti 12 e si valuta un solo concorso. B) Per ulteriori concorsi pubblici ordinari per esami e titoli per l’accesso ai ruoli di livello pari o superiori a quello di appartenenza diversi da quello di cui al punto A, per ogni concorso punti 6 non c’è limite al numero di concorsi valutabili. Non è valutabile quello del punto A) che è già stato valutato 12 punti.
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