Il bando per procedura straordinaria finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, pubblicato con decreto n. 297/2020, in G.U. n. 34 del 28/04/2020, ha previsto la partecipazione del personale di ruolo, senza aver maturato servizio specifico sulla materia, ai soli fini abilitativi.
Appare verosimile che la suddetta procedura concorsuale straordinaria sia riservata al solo personale docente di ruolo ad esclusione del personale educativo.
Va rilevata pertanto, ancora una volta, la discriminatoria esclusione del personale educativo degli Educandati Statali e Convitti nazionali ed annessi, atteso che sussiste un’equipollenza tra personale docente ed educativo come risulta altresì dall’art. 398 co. 2 del D.Lgs. 297 del 1994, che stabilisce l’applicabilità al personale educativo delle disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti della primaria. Contrattualmente il personale educativo è inserito nella funzione docente, infatti nel CAPO IV – DOCENTI, all’ART.25 – AREA DOCENTI E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO, dispone che “Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
Rientrano in tale area i docenti della scuola dell’infanzia; i docenti della scuola primaria; i docenti della scuola secondaria di 1° grado; i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili”.
Nel successivo ART.127 – PROFILO PROFESSIONALE E FUNZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO, si legge, altresì, che “I. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell’esperienza educativa e l’attività di studio e di ricerca. 2. Nell’ambito dell’area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell’autonomia culturale e professionale del personale educativo. 3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l’attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive”.
Si tratta delle stesse ed identiche funzioni svolte dal personale docente in senso stretto.
L’equipollenza è suggellata dal crescente e copioso orientamento giurisprudenziale (Il Consiglio di Stato – sezione sesta-, con ordinanza n.01084/2014 R.G. Prov. Caut. – n.01226/2014 Reg. Ric., e il T.A.R. del Lazio, con sentenza n.07721/2014 Reg. Prov. Coll. – n.11618/2013 Reg. Ric.; Sent. Tar Lazio n. 6687/2016).
Il personale educativo degli Educandati e Convitti Nazionali ed annessi ha facoltà di partecipare ai concorsi selettivi per dirigenti scolastici. E’ la stessa Corte dei Conti – Sezione di Controllo – 12 Novembre 1992, n.58, che dichiara in relazione all’attività svolta dallo stesso personale educativo che esso“ …è da qualificare come insegnamento ed è ragguagliabile a quella degli insegnanti di scuola primaria” pronunciandosi sulla “equiparazione di “status” tra istitutori ed insegnanti elementari prevista dall’art.121 del DPR n.417/74”.
Va da sé che il personale educativo è ammesso a partecipare ai concorsi per la selezione dei dirigenti scolastici, considerando come anzianità di servizio il ruolo svolto in qualità di personale educativo, inteso come periodo effettivamente esplicato nell’area docente, che legittima di fatto alla partecipazione al concorso per D.S.
L’ennesima esclusione del personale educativo è in palese violazione anche con il diritto di uguaglianza e pari opportunità sanciti negli artt. 3 e 51 della Carta Costituzionale. Tali disposizioni tutelano ogni dipendente della P.A. e si traducono nel diritto degli educatori a partecipare alla procedura selettiva straordinaria alla stregua del personale docente.
Umberto Mancini
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