La sottosegretaria all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti è intervenuta al Question Time presso la Commissione Cultura della Camera.
Questa l’interrogazione della deputata del Pd Irene Manzi:
“Si osserva come il concorso straordinario abilitante, previsto dal decreto-legge n. 126 del 2019, convertito dalla legge n. 159 del 2019, è stato bandito con decreto dipartimentale n. 497 del 2020 e successivamente integrato con decreto dipartimentale n. 748 del 2020. Rileva come, secondo quanto sancito dall’articolo 2 del decreto dipartimentale n. 497 del 2020, potevano chiedere di partecipare i docenti con tre anni di servizio prestato anche non consecutivi, nelle scuole statali e/o paritarie di cui almeno un’annualità di servizio, nella specifica classe di concorso per la quale partecipare. Ricorda che gli aspiranti al conseguimento dell’abilitazione, compresi i docenti di ruolo con almeno tre anni di servizio, che si sono regolarmente iscritti entro il 28 luglio del 2020, versando la quota di 15 euro, quale diritto di segreteria, così com’era previsto dall’articolo 3 del decreto n. 497, sono ancora in attesa di sapere come, quando e se sarà avviata la suddetta procedura. Sottolinea che nel frattempo il decreto legge n. 73 del 2021, convertito dalla legge n. 106 del 2021, modificando quanto previsto dal decreto-legge n. 126 del 2019 relativamente al concorso straordinario 2020 per il ruolo, è intervenuto anche su quello per l’abilitazione, abrogando (ancor prima di essere in atto) l’emanazione del decreto che doveva stabilire i contenuti della prova orale di abilitazione e che oggi nonostante parecchi aspiranti abbiano versato la quota prevista, qualora intendessero conseguire l’abilitazione dovranno, sempre a spese loro, intraprendere un percorso universitario così come si evince dall’articolo 44 del decreto legge n. 36 convertito con modificazioni dalla legge del 29 giugno 2022, n. 79, al fine di poter successivamente partecipare alle prove concorsuali: In tale contesto l’interrogazione chiede quali siano i reali tempi di avvio della procedura straordinaria per esami già bandita dal decreto dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020 e successivamente integrato con decreto dipartimentale n. 748 del 10 luglio 2020″.
La risposta di Frassinetti
“Le prove scritte della procedura straordinaria – oggetto specifico della presente interrogazione – non si sarebbero, comunque, potute svolgere contemporaneamente alle prove previste per il concorso ordinario per la scuola secondaria, in quanto entrambi i bandi interessavano le medesime categorie di aspiranti. Peraltro, è importante considerare gli aspetti organizzativi e logistici connessi all’espletamento dei concorsi in parola: in via ordinaria, infatti, le prove concorsuali vengono svolte presso le aule informatiche delle istituzioni scolastiche e ciò richiede di operare un giusto bilanciamento fra le esigenze organizzative connesse al reclutamento del personale docente e la necessità di garantire il regolare esercizio dell’attività didattica. Nondimeno, è opportuno evidenziare che il Ministero ha riconosciuto la possibilità di conseguire l’abilitazione a coloro che avessero superato le procedure concorsuali ordinaria e straordinaria, finalizzate all’immissione in ruolo per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Tanto premesso, come giustamente ricordato dagli interroganti, va rimarcato che, in attuazione di quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa di resilienza, sono state nel frattempo ridefinite, ai sensi del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali ordinarie finalizzate alle immissioni in ruolo, da bandire annualmente. Ne discende che lo svolgimento delle prove relative alla procedura straordinaria in argomento dovrà necessariamente essere armonizzato con l’esigenza di avviare prioritariamente le procedure ordinarie, secondo le modalità e i tempi indicati dal PNRR“.