Il 22 ottobre dovrebbe svolgersi, Covid permettendo, la prova scritta computerizzata per la procedura straordinaria per titoli ed esami per immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 e D.D. n. 783 del 8 luglio 2020.
Proprio alla vigilia dell’avvio del concorso, arrivano però le prime decisioni del Tar Lazio sui ricorsi proposti avverso i bandi di concorso.
In particolare, con alcune sentenze ed ordinanze depositate nei giorni scorsi, il Tar Lazio ha respinto alcuni ricorsi con i quali si censuravano i bandi di concorso sotto diversi profili.
I giudici amministrativi si sono espressi, in primo grado, sui ricorsi con i quali si contestava il requisito di accesso laddove non era computabile il servizio non specifico, il servizio prestato presso la scuola paritaria, ovvero i termini stessi entro i quali doveva essere maturato il servizio.
In particolare, quanto alla validità del servizio prestato presso la scuola paritaria ai fini della maturazione dei tre anni di servizio specifico richiesti per la partecipazione al concorso straordinario, il Tar Lazio ha evidenziato che la posizione dei docenti delle scuole pubbliche rispetto a quelli delle scuole paritarie, pur essendo caratterizzata da una sostanziale equipollenza, non possa tuttavia essere assunta come del tutto identica, avuto riguardo alla differenza legata alla natura pubblica delle prime e alla natura privata delle seconde, da cui discende un diverso meccanismo di selezione.
Sul punto, la giurisprudenza ha sottolineato come la distinzione con gli istituti scolastici paritari non appare irragionevole, anche se si considera il diverso meccanismo di selezione che interessa le scuole paritarie rispetto a quelle statali, muovendo dalla considerazione che il servizio svolto presso le scuole paritarie, pur rientrando queste nel sistema nazionale di istruzione, è pur sempre svolto presso istituzioni private.
Sono stati anche dichiarati inammissibili alcuni ricorsi con cui si contestavano contemporaneamente in un unico ricorso collettivo più aspetti del bando per diverse tipologie di ricorrenti (dottori di ricerca che chiedevano il riconoscimento del dottorato per l’accesso al concorso; docenti con servizio di 3 anni e più solo su sostegno; docenti con servizio maturato in tutto o in parte prima del limite temporale previsto dal bando; docenti con 3 anni di servizio misto di sostegno e servizio specifico; docenti di infanzia e primaria con servizio sul sostegno o su servizio specifico).
In quest’ultimo caso, il Tar ha rilevato che i ricorrenti erano divisi – in un unico ricorso – in gruppi ben distinti tra loro, e censuravano i bandi per motivi diversi, venendosi a trovare in una posizione differente tra di loro sia dal punto di vista sostanziale che dal punto di vista processuale.
Per il giudice amministrativo, la mancanza del requisito della omogeneità delle posizioni giuridiche soggettive dei ricorrenti è stato quindi ritenuto sufficiente per dichiarare la inammissibilità del ricorso.
Vedremo adesso se, in sede di appello, il Consiglio di Stato riterrà di “aggiustare il tiro” sulle questioni di diritto già decise dal Tar in primo grado il quale, da più di un anno a questa parte, ha assunto un orientamento particolarmente restrittivo su quasi tutti i contenziosi collettivi in materia scolastica.