Resta in bilico, come abbiamo già riferito, la questione relativa all’accantonamento dei posti per i vincitori del concorso straordinario bis.
Ricordiamo che i posti sono accantonati a cura degli Uffici territoriali, ma non si dice con quali modalità essi verranno assegnati a supplenza.
A questo proposito il sindacato Flc Cgil riferisce: “Abbiamo chiesto di chiarire quale sia la procedura di assegnazione di questi incarichi da graduatorie d’istituto e quale termine debbano recare i contratti stipulati. Infatti, nel caso vengano stipulati contratti con termine 31 agosto con apposizione della clausola risolutiva il Ministero dovrebbe chiarire le modalità corrette con cui comunicare la natura del posto ai supplenti convocati e, data la particolare natura dell’incarico conferito, soggetto evidentemente a risoluzione anticipata, come si possa garantire al supplente la possibilità di essere chiamato per altre supplenze, anche da graduatorie d’istituto con termine 30 giugno o 31 agosto. In sostanza si tratta di avere certezza che sull’applicativo in dotazione alle scuole per le convocazioni il supplente non risulti già occupato con contratto definitivo”.
Effetti dell’algoritmo
Altre questioni su cui i docenti e i sindacati sono in attesa di chiarimento riguardano:
l’applicazione delle riserve previste dalla Legge 68/99, rispetto alla quale l’algoritmo pare abbia prodotto risultati discutibili, con cattedre di sostegno assegnate a docenti riservisti reclutati da graduatorie incrociate, quindi privi del titolo di specializzazione, anche in presenza di docenti specializzati in GPS 1 fascia sostegno;
e il diritto del supplente a ottenere il completamento in caso di assegnazione, con procedura informatizzata, di spezzone in assenza di posto intero. In particolare Flc Cgil chiede “come debba essere effettuato questo completamento, ovvero se mediante procedura informatizzata oppure prima di avviare nuovi turni di nomina manualmente a cura degli Uffici territorialmente competenti”.